lìì altri Offizj competenti, da’ quali dovrà prima eiTere legalmente riconofciuto , per poter poi col fondamento della Lettera d’ avvifo, e col rifcontro del Manifeito , ritirare la Merce , che foife fiata caricata alla di lui direzione. 7 Se all’ incontro mancaife il Ricevitore , il Capitanio, dopo fatte però tutte le poifibili diligenze per rinvenirlo, dovrà , dipendentemente dalle Pubbliche Rapprefentanze nello Stato, e da’ Confoli , od altri Offizj Pubblici in Eik-ro, depofitare le Mercanzie , o nelle Dogane , o iti quei Magazzini, che foifero dalla Giuftizia deilinati, ritraendo-ne le corrifpondenti cauzioni, ed avvitando toilo con lettera li Mercanti Caricatori . Seguito però un tale Deporto , dovrà il Capitanio medeiìmo effer toflo foddisfatto del Nolo ilabilito nelle Polizze di Carico col Denaro, che avrà a ritrarfi , o dall’ Ipoteca , o dalla Vendita di una parte delle Merci medefime , le quali faranno fempre obbligate a tutti gli esboriì, fuporti, e fpefe , che foifero occorfe -Che fe poi le Merci medeiime foifero foggette a guaito, o a deperimento ; in tal cafo potranno eifere anche tutte vendute, in modi però Mercantili , cauti, e legali , ponendo in Depoiito il loro netto ritratto a diipoiizione di chi ap-parteneife. 8 Effendo di pratica, che le Polizze di Carico il più delie volte ii firmino dai Capitanj, o loro Scrivani con 1’ e£* preflìo-