72 COMMEMORIALI, LIBRO XXV. catturassero corsari turchi, li consegneranno alle autorità turche che li puniranno. Se navi turche movessero contro paesi non soggetti a Venezia, le squadre di questa non lo impediranno, nè daranno aiuto ai nemici della Turchia ; chi contrafacesse sarà punito nel luogo della contravvenzione. La Signoria non darà ricetto a navi di corsari forestieri, e se li prenderà li castigherà; altrettanto farà la Turchia. Se alcun suddito d’ una delle due parti fuggisse dagli stati dell’ altra per debiti verso alcun soggetto di questa, il sovrano rispettivo costringerà, a richiesta, il debitore al pagamento. Niuna delle parti terrà reresponsabile 1’ altra o i suoi sudditi per debiti o colpe commesse da un privato, salvo il caso che questi riparasse nei domini dell’ ultima. Venezia terrà presso la Porta un bailo da mutarsi ogni tre anni. Gli schiavi fuggiti dagli stati d’ una delle parti in quelli dell’altra saranno restituiti ai rispettivi padroni; se però si convertissero alla religione del paese in cui ripararono, i padroni saranno compensati con 1000 aspri per testa. Gli schiavi fatti da corsari di Barbaria e levantini nei paesi di Venezia, e condotti in Grecia, Anatolia ecc., se trovati, saranno consegnati al bailo, e i corsari puniti; se si saran fatti turchi sian liberi ; così pure i sudditi di Venezia fatti schiavi comunque. I veneziani che naufragassero in acque turche saranno liberi e riavranno le loro proprietà senza impedimento. Così i turchi nei domini di Venezia. I navigli sudditi d’una delle parti che andranno nei paesi dell’ altra dovranno, prima di partire, dar malleveria di non danneggiare i sudditi della seconda, i danneggiatori saranno puniti e i danni risarciti dal mallevadore. Venezia consegnerà al sultano i dazieri o carazari che dagli stati di questo fuggissero nei suoi. Le parti si restituiranno vicendevolmente il frutto di furti portato dai domini dell’ una in quelli dell’altra. I baili giudicheranno le contese fra veneziani. Le questioni col bailo saranno giudicate dalla corte imperiale, o, in assenza, dal governatore di Costantinopoli. Nelle liti davanti ai cadì turchi dovrà esser presente l’interprete veneziano. Il bailo non sarà responsabile per debiti di veneziani, ma i creditori perseguiteranno i debitori in giudizio nel foro di questi ultimi, con legittima-toria d’esso bailo. Niun veneziauo potrà essere arrestato per debiti d’un altro. Per recarsi nei vari paesi dell’ impero i veneziani dovranno averne licenza dal bailo. Le navi venete non potranno esser costrette ad alcun servizio nel-l’impero. E così i marinai. I veneziani che per ragione di commercio andranno nell’ impero non pagheranno tributo. Nelle liti fra veneziani e sudditi cristiani del sultano si accetteranno in giudizio le testimonianze d’ altri cristiani d’ ogni nazione. Sarà fatta rigorosa giustizia contro chi nell’ impero assaltasse o derubasse veneziani. Le autorità non s’immischieranno della successione dei veneziani morti nell’ impero, essendo essa di competenza del bailo. Venezia non molesterà in modo alcuno i negozianti turchi di Barberia andanti per mare nell’ impero. Nessuno molesterà i navigli veneziani viaggianti all’ ingiù di Corfù. I predetti navigli, perquisiti una volta in Costantinopoli, non potranno, dopo partitine, essere perquisiti che ai castelli dello Stretto. Venezia pagherà 1,500 zecchini 1’ anno per Zante. Le squadre solite veneziane frequentino come in addietro i porti di Alessandria e di Tripoli e Bairut senza che si faccia novità. Siano tolte tutte le novità in