doge: marino grimani. 121 del Campo grande sul territorio vicentino le loro greggi. Le montagne della Costa e di Vezena apparterranno al comune di Levico, essendo nella giurisdizione del castello di Selva ; e se ne descrivono i confini col territorio di Rotzo (vicentino) passanti pel fondo della valle degli Sparvieri ; il Campo Mandriolo e il monte Manazzo dall’ altra parte della valle stessa saranno della città di Vicenza; i confini della Costa e di Vezena restano i fissati nel 1556, dovendo però Levico cedere, a sua scelta, 500 pertiche di circuito verso i confini di Rotzo presso Campo Rosato. Le giurisdizioni di Caldonazzo (dei Trapp) e di Vicenza (Rotzo) siano divise dal fondo della valle della Torra o Tonezza verso il ponte del Casotto fino all’ Astico ; e tanto i vicentini che quelli di Caldonazzo possano prendere la terra e i legnami per riattare la strada ove torna più comodo ; i pascoli posti tra il fonte di Campo Rosato, i boschi e il luogo detto Bisile siano divisi con una linea da settentrione a mezzodi in parti eguali, e la parte verso il detto fonte sia di Rotzo e Vicenza e quella verso il Bisile di Caldonazzo. Circa le questioni vertenti fra i signori di Reseno (Trapp), e i comuni di Vicenza e di Arsiero e i consorti di Velo, si fisseranno i confini fra le due giurisdizioni, passanti per la vetta del monte Maggio, la selva Malegna (Malene?) la valle Orsara, sotto Xemo fino all’ Astico e lungo questo fino al rivo Torra ; la detta valle spetterà a Beseno eie montagne Lastari ecc. a Vicenza; il monte Lastari superiori sarà di proprietà di detta città, il Lastari inferiori dei Trapp, dividendosi per metà i boschi dei detti monti Lastari ; salvi sempre i diritti dei particolari possidenti o abitanti in quei monti, e con altre clausole a favore di medesimi. I monti Gorraro, del Campo Molon e Campedello con boschi, pascoli ecc. siano del comune di Arsiero per 1’ utile dominio e di Vicenza pel diretto. Pel resto si osserverà quanto sta nel documento allegato che si mantiene in vigore. Non sarà fatto impedimento dalle parti all’esercizio del diritto di taglio e commercio di legnami, e di pascolo per parte di quelli che lo godono in virtù della presente; e si publicheranno proclami per la esecuzione di essa. Si leveranno i sequestri fatti in addietro, e le parti si assolvono a vicenda per tutti i danni datisi e spese pretese in passato ; si annullano le procedure iniziate ed è data amnistia ai condannati per perturbazioni dei diritti nei luoghi summentovati, riservandosi i commissari facoltà di decidere le questioni che insorgessero per 1’ esecuzione della presente. Sottoscritta dal Madruzzo e dal Contarmi. — Fatta e pubblicata in Rovereto in casa del nobile Cristoforo Frizzi dottor di leggi. — Testimoni : Gian-giorgio Helmenstar vicecapitano e Giulio Maggi da Cremona rettore in Rovereto, Tiberio Costele (Costede) di Trento, Giuseppe Zanardi (da Riva), Giulio Ghellini ed Ettore Feramosca, vicentini, e i cav. Pompeo Rovereti da Trento e Lodovico Galeazzi da Venezia. — Intervenuti alla publicazione Giacomo Antonio Camello segretario cesareo e arciducale e Giov. Battista Macraclio dal Camin di Vicenza, segretario del Contarini. Allegato : 1222, ind. XII, Aprile 16. — Versione in volgare di documento in cui si dichiara che Odorico signore di Beseno per se e pei suoi nipoti Nicolò e Giacomino, e Frandolfo de Costa rappresentante il comune di Folgaria (procura in atti di Orlindello. — Brendello ? ■—), da una parte, ed Odorico di Velo, COMMEMORIALI, TOMO VII. 16