52 COMMEMORIALI, LIBRO XXV. luoghi comodi e con affitti ragionevoli, da non aumentarsi. È permesso ai medesimi tenere i lor libri secondo fu ordinato dal concilio di Trento e da papa Pio IV. Non saranno chiamati in giudizio nei loro giorni festivi, nè obligati a far cose contrarie ai loro riti e leggi. I venienti di nuovo ad abitare negli Stati pontifici pagheranno 12 giulì dai 20 ai 60 anni, quindi altrettanti per testa l’anno alla camera apost. Saranno esenti da ogni altra imposta e gravezza, eccettuata la contribuzione annua al Campidoglio per spettacoli publici. Godranno i comodi e privilegi degli abitanti dei luoghi ove dimorano, per quanto ne sieno capaci. I nuovi venienti non saranno responsabili di debiti anteriori delle loro comunità. I medesimi potranno, nei luoghi ove -pianteranno stanza, tenere scuole e sinagoghe, pagando il solito tributo alla casa dei catecumeni di Roma per le prime ; e cosi ricuperare, verso pagamento, i loro antichi cimiteri e fondarne di nuovi, eoi permesso degli ordinari locali. Potranno piantar banchi di prestito nei luoghi dello stato osservando le norme antiche confermate da Pio IV, e secondo pattuiranno coi singoli comuni, e non potendo vendere i pegni prima di 18 mesi. I vescovi e le autorità laiche dei singoli luoghi sian giudici fra ebrei, e fra questi e cristiani, osservando la giurisprudenza locale consueta. È accordata agli ebrei amnistia generale pel passato, trattine quelli ora sotto inquisizione o in carcere; si eccettuano i rei di omicidio, ribellione e sacrilegio e i falsari ; ne potranno per cause criminali essere molestati scorso un anno dal fatto delittuoso, eccetti i detti casi e l’interesse delle parti. Possano viaggiare senza il distintivo speciale (come stipulato colla camera apost. il 21 aprile 1581), che addotteranno ove si fermassero più d’un giorno, e non siano astretti a pagare diritti diversi dai cristiani. Non siano presi navigando, come negli allegati precedenti, nè costretti a conversione. Gli uomini saranno obligati ad andar tre volte a predica, invitativi dagli oratori, e tre per invito degli ordinari. — E di tutto ciò il papa ordina l’esecuzione a chi spettale al camerlengo di S. R. C., al Cardinal vicario e all’ auditore generale di curarne, a richiesta degli ebrei, la publicazione e l’esecuzione. Conferma di più tutte le concessioni fatte ai me'desimi ebrei dagli antecedenti pontefici, derogando a disposizioni di Paolo IV e Pio V. Dato a Roma presso S. Pietro e autenticata dal Gualterucci. 31. — 1588, Luglio. —- c. 57. — Versione in volgare di lettera del sultano dei Turchi al doge. Esprime soddisfazione per una comunicazione fattagli dal bailo circa la cattura operata, in esecuzione dei trattati, da una galea veneta presso Zante di una galea di Spagna, liberando 39 mussulmani che v’ erano schiavi e che furono mandati al beglierbeì della Morea. Finisce eccitando a continuare nella fede ai patti. Data a Costantinopoli. — Tradotta come il n. 25. 32. — 1588, Agosto 29. — c. 44 t.° — I rettori di Corfù al doge (in volgare). Mandano il n. 33 che hanno fatto compilare per accertare le proprietà