2 77 trafcorreiTe unMefe, ed un giorno, fenza che compariifero gli Eredi, o loro legittimi Procuratori ; allora il Magiftrato medefimo farà feguire un legale Stridore, con il termine di Meli fei, da eifer pubblicato, e diffufo nel Luogo della folita abitazione del Defunto , o in quello, da cui aveife tratta T origine ; e paffato anche detto termine , ne farà feguire con i metodi degl’ Incanti la Vendita, deportando il netto ritratto nei Pubblici Depoiiti fempre ipotecato agli Eredi di fangue, al cafo che fe ne fcuopriifero ; e frattanto li Pro dipendenti da eifo Capitale reiteranno aifegnati all’ Ofpitale dei Marinari Invalidi di quella Città , onde con tal mezzo 1’ anima del Defunto partecipi dei Suffragi comuni di detto pio Luogo. / 8 E fe dopo trafeorfo qualunque tempo il palefaifero gli Eredi fuccedenti per Legge, ( prevj gli atti legali di Suc-ceifione ) faranno loro rilafciati i Capitali, come fopra inveititi ; a condizione però , che gli Eredi fucceduti non pofTano mai proporre alcun rifarcimento in conto dei Pro decorfi applicati già fin’ allora all’ Ofpitale predetto. - f. S 3 TI-