doge: ANTONIO PRIULI. 151 Timoteo, patriarca (greco) di Costantinopoli ed universale, al doge. Ringrazia pei doni portatigli dall’ ambasciatore Contarmi ; dice di mandare una parte del corpo di S. Pantaleone. 94. — 1619, Novembre 30. — c. 1881.° — Ducale (in volgare) con cui si dà facoltà a Cristoforo Suriano segretario residente presso gli Stati generali delle Provincie unite dei Paesi Bassi di negoziare e concludere un trattato di alleanza fra essi e la república (v. n. 95). Data nel palazzo ducale di Venezia. 95. — 1619, Dicembre 24. — c. 189. — Gli Stati generali delle Provincie unite dei Paesi Bassi danno facoltà a Giovanni de Goch cav. borgomastro di Zutphen, Nicola de Bouchorst signore di Wimmenon, Jacopo Magnus cav. sig. di Berchambacht, Melissante ecc., Adriano Ploos tesoriere, consigliere ordinario del paese di Utrecht, Marco de Lyclama a Nyeholt grietman (rettore) dello Stellinwerf orientale, Gaspare di Borchorst borgomastro di Campen e Gosen Schaffer consigliere della città di Groninga, di negoziare e concludere con Cristo-foro Suriano (v. n. 94) un trattato di alleanza fra gli Stati e Venezia (v. n. 96). Data all’Aia. — (Il documento è in volgare, probabilmente versione dal francese). 96. — 1619, Dicembre 31. — c. 186. — Istrumento (in volgare) in cui si dichiara che i plenipotenziari di Venezia (v. n. 94) e degli Stati generali delle provincie dei Paesi Bassi (v. n. 95) pattuirono : Sarà amicizia e alleanza fra le due parti. Esse procureranno al possibile la mutua difesa a conservazione, e l’amichevole corrispondenza dei sudditi. In caso che ad una fosse mossa guerra, l’altra la soccorrerà con un sussidio di 50,000 fiorini il mese (4 fior. = 1 ducato ongaró). S'intenderà per guerra ogni atto di effettiva ostilità violenta, e in questi sarà compresa l’entrata nell’Adriatico o Golfo di Venezia di navi da guerra. Il pagamento dei predetti sussidi sarà fatto un mese dopo la domanda e continuato per tutta la durata della guerra. Il sussidio potrà essere corrisposto a Venezia in navi o uomini, le prime armate come quelle al servizio degli Stati. Tali navi saranno comandate da un ammiraglio del paese (nominato dagli Stati d’accordo coll’ambasciatore veneto), il quale ubbidirà ai rappresentanti di Venezia. Alle dette navi questa procurerà viveri e munizioni a prezzo conveniente. Quella delle parti che chiedesse aiuti maggiori dei qui pattuiti, potrà averli se lo stato richiesto vorrà darli, coll’ obligo di restituzione da liquidarsi a guerra finita. Se entrambe le parti avessero guerra, cessa 1' obligo del soccorso, che rientrerà in vigore per quella per cui la guerra cessasse prima. I soldati non saranno molestati per causa di religione. I feriti e ammalati saranno sbarcati a tempo opportuno e curati come quelli del paese a cui servono, gli ospitali avranno metà del loro soldo fino che vi si trattengono. Il presente durerà in vigore 15 anni. E non varrà contro le alleanze o i trattati che vincolassero le parti con altri potentati. Esso sarà ratificato dai contraenti entro sei otto mesi (v. n. 97).