*9 Vice - Confole, o altra Pubblica Figura, che fi trovaiTe efi-flere nel Porto in cui accadeife al Capitanio di concedere tali Licenze. 18 Sarà cura particolare de’ Capitani tutti , e Patroni di efattamcnte oifervare , e far che liano intieramente oiTer-vati li Precetti della noilra Santiflìma Religione col vivere morigerati , recitando giornalmente le confuete Preci fopra i lor Battimenti, procurando per quanto fia poifibile di non occupare nei d\ Feftivi i lor Marinari nel Carico, e Difcarico, e fe vi foiTero Cappellani, rifpettarli, e farli rifpettare , mantenendoli fempre liberi nell’ cfercizio della medefima Cattolica Religione. 19 Tutti li Capitani, e Patroni ficcome dovranno efTer confidenti fopra il proprio Battimento come Padri di Famiglia , e come tali rifpettati , e obbediti da qualunque dell’ Equipaggio; così avranno eifi a trattare 1’ Equipaggio me-delimo con difcrezione , ed amore , e fervirii di paterne ammonizioni per correggere i lor Marinari, ed impedire i trafcorii . Avranno però il diritto di reprimere , e poner anche in ferri quelli del proprio Equipaggio tanto Uffizia-li, quanto Marinari, e Mozzi, che beftemmiaflero il nome di Dio, de’ fuoi Santi , e della Religione , fi ubbriacaiTero a fegno di perdere ogni ragione , fi perdeifero in giuochi violenti, mancaflero della dovuta fubordinazione, obbedien- B a za,