doge: marino grimani. 73 fatto di dazi ed altro introdotte- dopo il trattato con Solimano II a carico dei veneziani nei porti di Costantinopoli, Tripoli, Bairut ecc. Sarà compilata la tariffa dei diritti vigenti e datone un esemplare al bailo e ai consoli veneti in Siria e Alessandria. È proibito a tutti gli ufficiali turchi di molestare i navigli delle dette squadre o far novità a loro danno. Le due parti conservino il pacifico possesso dei rispettivi domini nella Schiavonia e nell’ Albania come prima dell' ultima guerra, rimanendo inalterati i confini designati da Ferhat pascià coll’ ambasciatore Soranzo. Si dichiara che Venezia ha saldato interamente i 300,000 zecchini dovuti alla Porta in forza del n. 43 del libro XXII. Il sultano giura di nuovo 1’ osservanza di tutto ciò fin che Venezia farà lo stesso. Fatto in Costantinopoli (v. n. 117). 112. — 1595, Dicembre 2. — c. 137 t.° — Brano di lettera (in volgare) dell’ ambasciatore a Roma, Giovanni Delfino, al doge. Il papa gli fece dire di avere conceduto ai Ragusei di esportare per mare dalla Marca d’Ancona 1,200 rubbi di grano, e desiderare che al trasporto non sia fatto ostacolo dalla república (v. n. 114). 113. — 1595, Dicembre 6. — c. 1581.° — Comparsi Domenico e Vittore Grimani in Collegio col loro avvocato, presente Federico Contarmi, ripeterono la richiesta di cui è cenno nel n. 98 aggiungendovi rimostranze ; il Contarmi rispose che non avrebbe fatto alcun guasto, togliendo quanto compete allo stato. Il giorno stesso il Contarmi, d’ ordine del doge, si recò alla casa dei Grimani che non vollero dar cosa alcuna prima di una definitiva decisione del Collegio circa gli oggetti pretesi infissi. — Scritta da Pietro Amadi (in volgare) (v. n. 109 e 118), 114. — 1595, Dicembre 9. — c. 137 t.° — Ducale (in volgare), deliberata dal Senato, al capitano contro Uscocchi (Giov. Batt. Michele). Gli si ordina di non permettere ai suoi dipendenti di molestare i legni portanti il grano di cui si parla nel n. 112 nel viaggio dalla Marca a Ragusi. Similmente fu scritto ai rettori di Lesina e Curzola. 115. — 1595, Dicembre 15. — c. 148. — Versione in volgare di ordine del sultano al beglierbel della Bosnia. Ricordato come siano stati designati i confini fra la Bosnia e i domini di Venezia, dice essersi lagnato il bailo veneto che non sia ancora stato eseguito 1’ ordine dato dal precedente sultano di rimettere a lor luogo i segnali dei detti confini spostati dagli abitanti del castello di Lamanickie a danno dei Veneziani. Comanda che, verificata la cosa, siano rimessi i segnali al loro antico posto e sia vietato ai suoi sudditi di dare molestia ai sudditi della república. Dato a Costantinopoli. — Tradotto da (Marcantonio) Borisi. CÜMMEMORIALI, TOMO VII. 10