io8 13 Se al cafo di morte, o di fallimento di alcuno, o alcu-cuni de’ Proprietarj vi foiTero perfone, le quali profeifatte-ro azione, o credito fopra un qualche di lor Battimento, che non avefle fatto per anche il primo viaggio, potranno quette all’ atto della vendita al Pubblico Incanto eifere legalmente citate; dovendo però fopra il ricavato aver Tempre la preferenza quegli Operarj, che aveifero impiegata la loro opera, e quegli altri, che aveifero fomminittrato materiali per la coftruzione di eifo Battimento, come Crediti privilegiati anche fopra le medeiime Doti, H Se poi fi trattale di un Battimento, che avefle già con-fumato il primo viaggio; allora li Creditori, che dovranno avere fopra di ogni altro la preferenza, faranno in primo luogo li Marinari, che avendo fervito fopra il mede-fimo, avvanzaifero le paghe del detto viaggio; poi quelli, che aveifero fonimi mitrato vittuarie per il viaggio tteifo , poi il cotto delle ficurtà, indi quelli, che aveifero fatta preftanza in foldo per l’ultima fpedizione, ed in quinto luogo quelli, che aveifero fomminiftrato effetti per l’ac-» concia, e alleftimento del Battimento, prima della di lui partenza • 15 Po-