i yó ranno da quefti Porti, ovvero i Capitani, a dover capitar muniti al loro ritorno di Fede giurata di quel Confole, che farà alla Scala più vicina al luogo, da dove partiranno , qual aificuri del prezzo vero, e diftinto, delle Merci, che faranno introdotte con titolo di Portata ; in difetto della qual Fede, dovrà efferle calcolata la Portata al valore di quefta Piazza . I V. EJ perchè ai Marinari provenienti fuori del Golfo, oltre l’Efenzione delle Merci fuddette, refta accordato di poter introdur pur efenti daDazio, ad ufo di lor Famiglie, due Barile di Vino per cadauno ; refta efpreffamente proibito il poter con tal pretefto introdur Vini Foreftieri di qualfivoglia forte , Liquori, Mofcati, o Aceti, foggetti tutti a Dazio maggiore de’ Vini ordinarj ; ed effendoli ritrovati di tal condizione, li faranno irremiifibilmente fpediti per Contrabbando. V. Che li quattro Schenali, o Carne Salata, non pof-fano ecceder il pefo di libbre feifanta in tutti quattro ; come pure libbre feifanta di pefo al più debbano eifer le quattro Pezze Formaggio, che fi permettono efenti da Dazio a’ Marinari provenienti fuori del Golfo, il tutto pefo ordinario della Piazza. VI. Che iotto il nome delle Merci, che reftano a detti Marinari permeffe d’introdur per la fumma di Ducati venti, come fopra, s’intenda efpreffamente eiclufa ogni altra quantità de5Vini, e Graffa di ogni forte, come è ftato anche nelle antiche conceffioni dichiarito; intendendoii foto il nome di Graffa comprefi non folo Carnami, e For-maggj, ma Pefci Salati d’ ogni forte , e tuttociò, eh3 è foggetto all’Arte j ed è obbligato al Dazio della Graffa ftefla3 e fpej