*55 tali Notificazioni, e Coilituti farà dal competente Mini* ftro del Magiftrato alla Sanità trafmeifa «fatta Copia al Magiftrato del Cattaver a fuo lume, e per la conveniente correzione, e caftigo degli Ammiragli, a mifura delle rilevate lor delinquenze. 6 Qualora li Capitani, e Patroni volendo paifare per queftì Canali, e ridurli alle Bocche del Porto , ne avellerò avvifato il rifpettivo Ammiraglio, ed eifo non comparifce, o per eifere altrove occupato, o per malattia ; potranno in tal cafo valerfi di altre Barche da Rimurchio , purché vi fia in eile un Uomo almeno della Barca dell' Ammiraglio, fermo peraltro che non poiTano ufeire dai Porti, fenza 1’ intervento s ed afiiftenza degli Ammiraglj predetti. 7 Non potranno effi Ammiragli levar, nè condur Battimento alcuno fuori del Porto, fe non lo riconofcono munito delli neceifarj preicritti Mandati de’ Cinque Savj alla Mercanzia , Armar, Sanità, ed OfHzio della Bolla ; in pena, altrimenti facendo, dell’immediata fofpenfione delle loro Paghe per Mefi fei, ed altre afflittive ad arbitrio del Cattaver ; dovendo però li Ammiraglj confervare li detti Mandati» in prova della loro efecuzione, e oifervanza. Non dovranno parimenti permettere l’ufeita dal Porto a quei Battimenti, che riconofceflero eifere ftracaricati contro il fentimento delle Leggi, e con pericolo della Navi- gazio-