DOGE LEONARDO LOREDANO 141 vescovo di Trento o dell’ imperatore ; ma i possessori di esse tennero fermo, esigendo che il detto capitano dimostrasse con prove 1’ asserto diritto, il che non fece mai ; pur continuando a molestarli, essi ricorsero al vescovo di Gurk a Verona il quale diede loro ragione. 47. — 1516, Gennaio 3 (m. v.). — c. 42. — Andrea Gritti al doge (in volgare). Il Lautrec gli fece consegnare copie dei n. 43, 44 e 45 appena avutele di Francia, ed egli le manda alla Signoria. Stava per ¿spedirle a mezzo di Sinico cavallaro, quando venne a lui monsignor di Therbe per pregarlo in nome del Lautrec d’indurre la Signoria ad aderire a quanto contengono i n. 44 e 45, sul che esso scrivente fece delle riserve (v. n. 48). Data a Villafranca, a ore 5 di notte. 48. — 1516, Gennaio 6 (m. v.). — c. 47 t.° — Ducale in cui si dichiara che Venezia ratifica ed accetta il disposto dal n. 43 circa coloro che dopo la cessione di Verona volessero uscire da quella città con lor cose, conservando il godimento dei beni che vi possedono (v. n. 49). 49. — S. d. (1517, Gennaio 7). — c. 47 t.° — Ducale in cui si promette che Venezia pagherà le somme dovute in forza del trattato n. 43 per la cessione di Verona, sollevando il re di Francia da ogni obligo pel pagamento delle stesse (v. n. 48 e 50). 50. — 1516, Gennaio 7 (m. v.). — c. 46 t.° — Ducale con cui Venezia accetta e ratifica 1’ articolo del trattato n. 43, relativo alla tregua di un anno e mezzo fra essa e l’imperatore (v. n. 49 e 51). 51. — S. d. (1517, Gennaio 7?) — c. 46 t.° — Ducale simile alla precedente riguardo all’ art. del n. 43 relativo alla cessione di Riva e Rovereto all’ imperatore, quantunque appartenenti al territorio veronese e posseduti da lungo tempo dalla republica; nonché alla cessione dei luoghi del Friuli (v. n. 50 e 52). 52. — S. d. (1517, Gennaio 7?). — c. 47. — Ducale simile alla precedente per quanto riguarda la sottomissione al giudizio dei re di Francia e di Spagna delle questioni che ancora restassero o fossero per insorgere fra Venezia e l’imperatore (v. n. 54 e 57). 53. — 1517, Febbraio 3. — c. 31 t.° — Breve di papa Leone X ai doge. Essendo invalso nelle elezioni dei pievani di Venezia l’abuso che, in luogo di convocare i parrocchiani in persona, si procurano i loro voti singolarmente in iscritto, con danno dei poveri ai quali mancherebbero forse i soccorsi delle collette fatte dai detti pievani fra i parrocchiani; il papa, a richiesta di Marino Giorgio ambasciatore, ordina che d’ ora in poi sia per sempre vietato l’uso dei consensi singoli dei giuspatroni nelle mentovate elezioni, e si torni alla votazione in adunanze come in passato.