2*4 17 Nei Contratti a Cambio , oifia a rifchio di Mare , che li ftabiliifero da’Patroni, o Marinari di effiNaviglj, dovrà intieramente oifervarfi quanto fu iìabilito col Titolo appo-fito per quefti Contratti comprefo nella Seconda Parte di quefto Codice. 18 Anche nei caii di Naufragi, Getti , Prove di Fortuna, ed Avaree, dovranno dirigerfi a norma di quanto fu pre-fcritto negli appoiiti rifpettivi Titoli contenuti nella fteifa Seconda parte del Codice . 19 Nelle loro limitate Navigazioni dovranno li Patroni dei fuddetti Naviglj avere la conveniente dipendenza dai Pubblici Rapprefentanti nello Stato, e da’Confoli, Vice-Con-foli, Agenti, o Deputati fuori di eifo, fempre però dentro del Golfo ; procurando, che i loro Marinari oflervino tutta la difciplina, la Religione, e la quiete , nè nafcano mai altercazioni, o riife, ma fi confcrvi fempre il dovuto buon ordine ; ed in cafo diverfo faranno dai N. N. H. H. Rapprefentanti, per quanto attiene alle loro ifpezioni, fevera-mente puniti ; e farà altresì, e dai Rapprefentanti medefi-ini , e dai Confoli partecipato ogni delinquenza al Magi- ftrato