298 ' COMMEMORIALI, LIBRO XXIII Venezia. Richiamandosi a breve anteriore in cui ordinava al patriarca di non accordare l’istituzione canonica nei benefici annessi alle varie parrocchie di Venezia a persone che quantunque elette, come di diritto, dai parrocchiani (se a pievani) o dal clero delle singole chiese (se a benefizi subalterni), esso patriarca non trovasse idonee ; esposto come per tali reiezioni il patriarca stesso abbia avuto molestie, si trascurino le elezioni dei nuovi titolari, e ultimamente un Vittore del fu Pietro nominato ad un beneficio nella chiesa di S. Giov. Crisostomo sia ricorso alla S. Sede contro la reiezione ; il papa dichiara di avocare a sè la causa e di annullarla, volendo che sia strettamente mantenuto ed osservato il diritto di reiezione predetto (v. n. 47). Dato come sopra. 71. — 1560, Dicembre 15. — c. 75. — Si fa annotazione dell’ investitura data dal doge, all’ uso del regno di Cipro, a Giorgio Contarmi della contea di Joppe e di tutti gli altri feudi che furono di Tomaso padre del detto investito; nonché del giuramento prestato dal medesimo. — Sottoscritta da Giov. Francesco Franceschi segretario. 72. — 1561 (1560) Dicembre 19. — c. 75 t.°—- Bolla di papa Pio IV al doge e alla Signoria di Venezia. Pei meriti della republica nel difendere quasi sola la cristianità contro i Turchi in Oriente e specialmente nell’ aver protetta l’isola di Cipro, concede spontaneamente in perpetuo alla Signoria il diritto di patronato sulla chiesa arcivescovile di Nicosia, e di presentarne alla S. Sede per la confermazione i titolari successivi, ad ogni vacanza, come se Venezia avesse fondata e dotata la chiesa stessa (v. n. 122). Data a Roma presso S. Pietro (Xll hai. Jan., a. I del pontj. 73. — (1560, Dicembre 20). — c. 77. — Motu proprio di papa Pio IV. In forza del trattato fra Ferdinando re di Aragona e delle Due Sicilie, Giulio II papa e Venezia riferito al n. 210 del libro XIX, 1’ ultima doveva pagare al re 40000 due. d’ oro ; non avendo pronta la somma, 1’ oratore veneto Antonio Donato ottenne fosse pagata dalla camera apostolica a Girolamo de Vich oratore deh re, restando mallevadori della restituzione i cardinali Marco (Cornaro) di S. Maria in porticu, Lodovico (d’ Aragona) di S. Maria in Cosmedin, e Francesco (Pesaro) arcivescovo di Zara. Non trovandosi ora alcun istrumento provante la detta restituzione, probabilmente per essere bruciato nell’ incendio del palazzo ducale dell' anno successivo, il pontefice, per considerazioni che espone, assolve Venezia e i detti mallevadori da ogni ulteriore responsabilità pel mentovato importo, le ne fa piena quitanza, ed ordina a Guido Ascanio Sforza cardinale diac. di S. Maria in via lata camerlengo di S. R. C. ed agli ufficiali della camera accennata di annullare il credito nei registri. Dato a Roma presso S. Pietro (XIII hai. Jan., a. I del pont.).