168 COMMEMORIALI, LIBRO XX tivo alle questioni pel sussidio da quella dovuto al re, in forza del trattato surricordato. Data a Buda, nella festa di S. Nicolò vesc. e conf. — Sottoscritta dal re. 152. — 1521, (Settembre 14). — c. 140 (150). — Lodovico II re di Ungheria e Boemia ecc., fa sapere di approvare e ratificare quanto sta nel n. 151. Data in campo a Batha, nella festa della esaltazione della croce. — Sotto-scritta dal re. Segue annotazione che 1’ originale fu mandato, con lettera 6 Dicembre, da Lorenzo Orio dott. ambasciatore al detto re. 153. — 1521, Ottobre 18. —- c. 136 (146) t.° — Breve di papa Leone X al doge Antonio (¡rimani e alla Signoria di Venezia. Trovandosi molto avversata e con svariati ostacoli resa dagli interessati difficile la riforma dei monasteri femminili decretata coi n. 108 e 116, approva che alla riforma stessa intervengano col patriarca tre nobili da eleggersi dal Consiglio dei dieci, per provvedere alla bisogna d’ accordo con quello, al quale il papa conferma i poteri (v. n. 143). Data a Boma presso S. Pietro. — Sottoscritta da Pietro Bembo. 154. — 1521, Novembre 21. — c. 148 (158). — Goffredo Ferriera (Ferrier?) generale di Milano ai rettori di Brescia (in volgare). Chiede siano forniti i foraggi pei cavalli dell’ artiglieria del re di Francia che il Lautrec aveva lasciato addietro. Data a Pozzolo. 155. — 1521, Dicembre 10. — c. 148 (158). — Giovanni d’Arboville castellano a Cremona dichiara (in volgare) di aver consegnate a Bernardino Porta da Brescia cancelliere di Gian Antonio da Valtrompia, ricevente per Girolamo da Pesaro provveditore a Brescia, certa quantità di palle e polvere da cannone (che specifica). 156. — 1521, Dicembre 11. — c. 144 (154) t.° — Versione in volgare di firmano con cui Solimano (II) imperatore di Costantinopoli, dei Persiani, degli Arabi, di Siria, Gerusalemme, Asia ed Europa, signore dell’ Egitto, fa sapere al doge di aver concluso e giurato con Marco Minio ambasciatore veneto quanto segue : Sarà pace e,amicizia fra esso sultano e Venezia, e i rispettivi sudditi; seguono articoli conformi a quelli dei n. 12 e 64 ; in questo si trovano di più : le norme da seguirsi quando le armate dei due potentati e le navi dei loro sudditi si incontrassero in mare o in paesi stranieri, e circa i corsari ; che le questioni dei turchi col bailo veneto siano giudicate dal sultano o in sua assenza dal suo luogotenente ; che i mercanti veneziani non possano essere giudicati dai cadì turchi se non è presente il dragomanno dei primi. Alle navi veneziane sarà fatta una visita a Costantinopoli, poi a li Castelli (Dardanelli), 11011 a Gallipoli. I tributi per Cipro e per Zante saranno pagati a Costantinopoli (v. 11. 157). Fatto in Costantinopoli.