242 COMMEMORALI, LIBRO XXII odierno del patriarca di Venezia negava d’intervenire alle procedure dei giudici laici contro i membri del clero rei di delitti enormi (v. n. Gl) e 70 del lib. XVI, 137 del XVII, e 100 del XVIII), ordina che il vicario stesso ed i giudici ecclesiastici siano obligati ad assistere alle dette procedure sotto pena di scomunica, quando i giudici predetti non avessero preceduto quelli laici nell’ incoare i processi. Dato a Roma presso S. Pietro. — Sottoscritto da Blosio (Palladio) eletto vesc. di Foligno. 64. 1542, Novembre 9. — c. 58. — Ercole (Gonzaga) cardinale e Margherita duchessa, tutori del duca (Francesco II), di Mantova si obligano a consegnare alla Signoria di Venezia, a richiesta di essa o dei. suoi rappresentanti, tutti i rei di delitti importanti pena di morte o di bando, commessi nei domini veneti, che riparassero in quelli del duca; ciò con patto di reciprocità per parte di Venezia, e valevole per tre anni e successivamente di triennio in triennio se non venga disdetto un trimestre prima del termine. Data a Mantova. — Sottoscritta dal cardinale, dalla duchessa, da Antonio Tridapali e da (Sabino) Calandra (v. n. 67). 65. — 1542, Novembre 18. — c. 73. — Il rettore e il consiglio di Ragusi dichiarano di avere ricevuto da Girolamo Badoaro sopracomito di galea 11100 ducati d’ oro da spedire al bailo veneto a Costantinopoli giusta 1’ ordine di Lorenzo Salomone provveditore a Cattaro. Data a Ragusi. — Sottoscritta da Francesco Parisio notaio. — In margine : l’originale è presso Girolamo del fu Giovanni Badoaro, e.copia presso il ca'n-cellier grande, 66. — 1542, Novembre 19. — c. 54 t.° — Breve di papa Paolo III al doge e alla Signoria. Richiamandosi al breve n. 53 del libro XX, ed a posteriore bolla (ad perpetuarti rei memoriam, di papa Clemente VII *), che regolava le elezioni dei titolari dei benefici ecclesiastici non solo in Venezia, ma anche in Murano, Mazzorbo, Torcello, Burano, Chioggia e Malamocco, dispose che nessun chierico possa avere più di un beneficio, e che colui il quale ne tenesse più d’ uno, conservi 1’ ultimo conseguito, gli altri siano dichiarati vacanti e si provveda all’ elezione del loro titolare. Dato a Roma, presso S. Pietro. — Sottoscritto da Blosio Palladio. O.Puó vedersene il testo ili G. Cappelletti, Le Chiese di' Italia, voi. IX, p. 298; porta la data 7 Febbraio 1526. 67. — 1542, Dicembre 19. — c. 59. — Deliberazione del Collegio in forma di ducale, con cui, in corrispondenza del n. 64, il doge promette la consegna alle autorità mantovane dei rei di delitti, importanti pena di morte o bando, commessi nei domini del duca di Mantova che riparassero negli stati veneti al di quà del Quarnero o sulla flotta della republica. Valevole per tre anni ecc. come nel n. 64 (v. n. 7-7).