DOGK GIROLAMO PRIULI 307 arbitri stessi è data facoltà di giudicare in petitorio e possessorio delle dette ville rispetto a Venezia e a Badia, e solo in petitorio rispetto ai Contrari, e di procedere a tutti gli atti che saranno necessari, prescrivendosi i punti da decidere e le norme per la procedura. Intanto, subito dopo la publicazione del presente, sarà data esecuzione alla detta sentenza dei 40 e messa Badia in possesso delle ville. E le parti promettono di accettare ed osservare il laudo degli arbitri e quanto è stipulato nel presente (v. n. 102 e 107). Fatto nel palazzo ducale di Venezia. — Testimoni : Agostino Chizzola dott. in ambe, figlio del suddetto Iacopo cav. di Brescia, Biagio del fu Pietro Martire dall’ Osso, dott. in ambe da Ravenna, ed Antonio di Girolamo Falletti da Trino. — [Atti Marcantonio Cavanis not. di Venezia e Francesco de’ Silvestri not. di Ferrara]. 102. — 1564, Giugno 17. — c. 109 t.° — Deliberazione (in volgare) del Collegio. Si autorizza, derogando alle norme in vigore che escludono i notai forestieri, Francesco del fu Lodovico Silvestri notaio ferrarese a rogare gli istrumenti che occorreranno farsi relativamente alle vertenze fra la Signoria, il duca di Ferrara e i conti Contrari. Ciò per desiderio dell’ambasciatore di detto duca (v. n. 101). 103. — 1564, Giugno 21. — c. 110 t.° — Si dichiara che Pio IV papa in concistoro segreto concedette al cardinale Cornaro (Luigi), ora del titolo di S. Teodoro, il titolo di S. Marco vacante per cessione del cardinale Pisani (Francesco) vescovo d’ Ostia, il quale si riservò 1’ uso del palazzo pure di S. Marco vita sua durante, salvo il dono fatto d’ esso palazzo alla república dal papa, che anche in quest’ occasione lo confermò, sperando che la Signoria lo farà riparare e finire. Sottoscritta da Iacopo Cocco arcivescovo di Corfú (v. n. 100 e 106). 104. — 1564, Giugno 24. — c. 115 t.° — Breve come al n. 103. Per aiutare Venezia a combattere gl’infedeli e i pirati, concede alla Signoria l’esazione, per tre anni, di due decime 1’ anno sui redditi di tutti i benefici ecclesiastici posti negli stati di quella, trattine quelli dei cardinali e dell’Ordine gerosolimitano. Dà facoltà al nunzio di procedere, coi due altri prelati a ciò già seelti, alla relativa esazione, e dà altre norme e poteri in proposito (v. u. 105). Dato a Roma presso S. Marco. —: Sottoscritto da Cesare Glorieri. 105. — 1564, Giugno 28. — c. 114 t.° — Breve come al n. 99. Richiamandosi al disposto nei n. 99 e 104, ordina che 1’ esazione delle decime concesse con quest’ ultimo abbia luogo secondo la tassazione fatta in esecuzione del 99 ; esigendo il di più da pagarsi o restituendo 1’ eccedenza sborsata da quelli che contribuissero secondo 1’ usato in addietro. Dato come il n. 104.