169 ftimento Mercantile, non potrà eiTo al fuo regreiTo in Venezia, o in qualunque altro Luogo pretendere verun immaginabile rifarcimento verfo Capitanj, Parcenevoli, Mercanti, o altra Perfona a pretefto d’avanzi di Paghe, Viaggio di ritorno, danni, ftalìe, nè per altro efcogitabile titolo, o caufa; intendendoli che il giorno della difgrazia accaduta , fia il termine di qualunque pretefa, e obbligazione, mentre il Principale fi trova col fatto fpogliato della proprietà del Battimento, e delle Merci, che paifarono in potere del Predatore, eccettuato però il folo, ed unico ca~ io prevveduto all’Articolo 31.0 del Titolo Marinari. 28 Nella terza ClaiTe degli Accordi finalmente, che fuccc-deflero alla Parte, o a Nolo, cioè a Società, gli Equipaggi de’ Battimenti accordati in quefto modo, non potranno mai formar i loro Contratti a voce, ma fempre in ifcrit-to, avvertendo che nell’ eftefa de’ medefimi fia dichiarita fuori d’ ogni equivoco ogni convenzione, tanto rapporto al Viaggio, o Viaggi, che intendeifero d’intraprendere, quanto rapporto al guadagno, e alle fpefe del loro mantenimento con tutti gli altri patti, modi, e condizioni, che con-veniifero ; e quefto Contratto in ifcritto farà la fola bafe, fu cui potranno gli Equipaggi alla Parte far ufo delle le-ro ragioni. 29 Se