24§ / 37 Ne’ Contratti di Noleggio detti comunemente a Scanfo, dovrà chiaramente efprimerii il tempo fermo , e quello di rifpetto, il prezzo relativamente ad etti tempi convenuto , il Capitanio, il numero de’Marinari, il buon flato, e 1’ alleilimento del Battimento ; efprimendo anche, ch’eifo farà provveduto di Piloto, onde evitar qualunque preteilo per le Sicurtà, che fi foifero toccate nelle Piazze del Ponente . 33 Ne’ fuddetti Contratti, quando non fi fottero ommeifc F efpreflìoni di rifervare la Camera per il Capitanio, il Sotto-Caifero per i Marinari, il luogo per le Gomene, e la Difpenfa per le Vettovaglie, ii dovranno nuli’ottante intendere Tempre rifervati etti luoghi, come ii è ftabilito anche coll’Articolo 54.0 del Titolo Capitanj . 39 Le Spefe de’ Porti, Confolati, ed Ancoraggi de’ Battimenti noleggiati a Scanfo , che viaggiaifero per il Ponente , dovranno etter fempre a pefo del Noleggiatore; fe però ne’ Contratti non vi fotte patto in contrario . 40 Air