z6S 16 Li Battimenti tutti si Veneti, che di ogni altra Nazione della Portata, come all5Articolo 13.0, iìccome faranno tenuti di pagare alla Profeflìone dei Piloti d’Ittria il Pilotaggio di Due. 10. V. P. prendano , o nò in Ittria etti Piloti ; così, entrati che fiano in quetti Porti, e fod-disfatto eifo Pilotaggio, farà dovere dell’ Efattore della Pro-feflione medeiima di rilafciar gratis al Capitanio, o Patrone la folita Fede in rifeontro dell’ efeguito pagamento ; fenza di cui il Magittrato alla Sanità non potrà rilafciare a qualunque Battimento la Fede di Sanità, per ufeire da quetti Porti. 17 Potranno eifi Piloti eifer anco impiegati nelle due Barche degli Ammiragli, e nella feconda del Porto del Lido, fpettanti tutte tre alla loro Profeifione, e cosi pure in altre Barche da Remurchio ; fempre però in numero difere-to, e con quella circolazione, che non li diftolga dalla puntual efecuzione dei Viaggj, e Scandagli preferitti cogli Articoli precedenti. Retta però loro rifolutamente proibito di avere nè in nome proprio, nè in nome di altri, (ancorché fodero, o fottèro flati Ammiragli ) alcuna Barca da Remurchio, e ciò fotto quelle pene, e pecuniarie , e afflittive , che fembraifero al Magiflrato del Cattaver, oltre la con-fifeazione della Barca, che li fcuopriife di loro Specialità. Sarà 4