DOGE FRANCESCO DONATO 253 Niuna delle parti darà o Iascierà dare ricetto favore o protezione ad alcuno reo di tradimento o altro delitto di stato contro l'altra. Durante il vigore del presente le parti, non solo non favoriranno, ma si consegneranno coloro, che una di esse domandasse come rei di ribellione, tradimento o delitto di stato. Niuna delle parti concederà diritto di rappresaglia a propri sudditi contro quelli dell’ altra in genere, ma solo contro i principali delinquenti, ed in caso di negata giustizia. Se alcun suddito o collegato d’ una delle parti offendesse 1’ altra, non sarà rotto il presente, ma verrà punito 1’ offensore. Il re di Francia farà pagare a quello d’Inghilterra le pensioni dovutegli in forza dei trattati 30 Aprile 1527 e 30 Agosto 1528, e se ne pattuiscono i modi. Nella prima metà dell’ Ottobre 1554 saranno pagati al re d’Inghilterra due milioni di corone d’ oro del sole a titolo di arretrati di pensioni e di spese per le fortificazioni di Boulogne. Resta in sospeso il pagamento di 512022 scudi d’ oro preteso dal re d’Inghilterra, in forza di lettere 29 Gennaio 1529 di quello di Francia, fino a decisione per parte di due commissari eletti dai detti sovrani ecc. Al re d’Inghilterra resterà Boulogne col suo territorio, di cui si descrivono i confini, fino al completo pagamento di quanto è qui sopra stipulato. Eseguito il quale, Boulogne e il suo territorio sarà restituita alla Francia nello stato in cui si trovano ora ; però non vi si erigeranno nuove fortificazioni fino al 29 Settembre 1554. Nel presente è compreso Carlo (V) imperatore. Vi sono pure compresi gli scozzesi contro i quali il re d’Inghilterra non potrà muover guerra se non per nuovo motivo (secondo il trattato 5 Aprile 1515). Il presente sarà ratificato entro 40 giorni. Fatto in campo fra Ardres e Guines. Segue nota che la procura del re d’Inghilterra fu data il 21 Aprile ad Edoardo conte di Hertford cav. della giarrettiera, gran camerlengo d’Inghilterra, luogo-tenente generale oltremare, a Giovanni visconte de l’Isle grande ammiraglio di Inghilterra, al Paget e al Votton sopracitati ; e quella del re di Francia, il 22 Aprile, a Ferrières, ai suoi rappresentanti mentovati qui sopra. (*) Trasmesso dati’ oratore veneto in Francia in sua lettera 28 Settembre 1546. 116. — S. d. (1546, Giugno 17*). — c. 79 t.° — Condizioni (in volgare) della condotta di Guid’ Ubaldo Feltrio della Rovere duca d’ Urbino ecc. in qualità di governatore generale delle'milizie della republica, coll’onore dello stendardo e del bastone. Servirà con [100 uomini d’arme e 100 cavalleggeri in tempo di pace e con altri 200 degli ultimi (a 2 per lancia) in guerra ; per stipendio dei quali avrà due. 15000 l’anno in pace, più 5000 pel suo piatto; in guerra gli si pagheranno altri 10000 due. ; per la sua stalla avrà 70 tasse al mese. La ferma è di 3 anni e due di rispetto, dal di che riceverà lo stendardo. Porrà stanza negli stati veneti, ove sarà provveduto di conveniente alloggio, e potrà con licenza del Senato andare ne’ suoi domini per gli interessi che ve lo chiamassero. Seguono articoli relativi agli alloggi delle milizie di sua condotta, alla ferma dei singoli militi, ai congedi e ai rimpiazzi degli stessi, alle mostre e rassegne. Il duca dovrà andare dovunque gli sarà comandato e contro chiunque, meno il papa. E succedono gli articoli concernenti i prigionieri, i ribelli