DOGE LEONARDO LOREDÀNO 151 soccorsi non verranno dati ad un potentato contro i propri sudditi ribelli se non nel caso che altro potentato assista questi. Ciascuno dei confederati avrà libero transito per gli stati degli altri per le milizie sue o che vanno in soccorso d’ un altro, o d’ altri che vanno in soccorso suo, pagando quanto è ad esse necessario e senza far danni. Niuno degli alleati permetterà ai rispettivi sudditi di servire i nemici d’ un altro,, o stipendierà milizie per conto dei detti nemici. Nessuno degli alleati accoglierà in protezione sudditi d’ un altro senza il costui consenso. Nessuno di essi permetterà che nei suoi domini - si faccia o si prepari danno ad un altro ; nè darà aiuto, favori o ricetto a ribelli, traditori o rifuggiti sudditi d’ un altro, ma, a richiesta, li farà pigliare e li consegnerà. Nel presente sono compresi, pel re d1 Inghilterra : i re di Danimarca, Ungheria e Portogallo, Margherita arciduchessa d’ Austria, Ferdinando fratello del re di Spagna, Venezia, i duchi di Cleves, di Juliers, di Ferrara e di Urbino, la casa Medici, Firenze, la Hansa tedesca, e gli Svizzeri ; pel re di Francia : i re di Scozia, Portogallo, Ungheria e Navarra, Venezia, Firenze, i Medici, i duchi di Savoia, Lorena, Gueldria, Ferrara e Urbino, i marchesi di Mantova, Monferrato e Saluzzo, e gli Svizzeri. Si fissano le formalità da seguire dal papa e dagli altri principi che vogliono esser compresi nel presente come contraenti principali, nel termine di quattro mesi. Restano in vigore i trattati che i singoli contraenti avessero con altri potentati, in quanto non siano contrari al presente. Si fa luogo per accedere a quest’ alleanza a tutti i potentati, purché lo domandino entro 8 mesi colle formalità che si prescrivono. I re di Inghilterra e di Francia, primi autori del presente, si promettono vicendevolmente l’aiuto personale, e di mantener l’alleanza per la mutua difesa anche se gli altri vi mancassero. I singoli confederati giureranno il presente a richiesta di-uno di essi ; essi lo ratificheranno entro 4 mesi. Fatto a Londra (v. n. 99, 100, 112). 90. — 1518, ind. VII, Novembre 7. — c. 72 (82). — Istrumento in cui si dichiara che avendo le autorità di Corfù, nel 1517, venduta, sotto pretesto di mancato pagamento di dazio, certa quantità di stagno di ragione di Nicolò e Giorgio Sguri di Avalona, sudditi turchi, colà approdati con un loro legno carico di quel metallo e-d’altro; il sultano reclamò alla Signoria, e questa ordinò, la restituzione dello stagno (3 migliaia) più il pagamento di due. 40 per risarcimento di spese ai danneggiati. Adempiuto tal ordine, il detto Giorgio, anche pel fratello, fa quitanza alla Signoria dichiarandosi pienamente soddisfatto d’ ogni suo avere. Fatto in Venezia nella stanza piccola di udienza del doge. — Testimoni : Ma-noli Giada e Nicolò Ralli, capi di stradioti. — Atti Alvise del fu Giovanni Sabadino not. imp. e segr. due. 91. — 1518, Dicembre 13. — c. 79 (89). — Sindicato con cui si dà a Francesco Cornaro oratore veneto presso i re di Spagna (Giovanna e Carlo) e al suo successore, facoltà di stipulare accordi con quei sovrani relativamente alla questione delle rappresaglie, (v. n. 61) con pieni poteri in argomento (v.- n. 96).