236 COMMEMORIALI, LIBRO XXII triennio in triennio se non venga disdetta tre mesi prima dello spirare di' tal periodo (v. n. 42). Data a Ferrara. — Sottoscritta dal duca. 42. — 1540, ind. XIV, Settembre 7. — c. 32 t.° — Ducale in cui, per deliberazione del Senato, si promette al duca di Ferrara, rispetto ai rei fuggiti dai suoi stati nei domini di Venezia, quanto egli promise nel n. 41. Data nel palazzo ducale di Venezia. Seguono annotazioni che la ducale fu publicata il 19 a S. Marco dal banditore Girolamo portiere del Collegio, e il 20 a Rialto da Antonio Tagliapietra, e che furono spediti ordini per la publicazione a tutti i rettori al di qua del Quarnero. 43. — 1510, Ottobre 2. — c. 33 t.° — Versione in volgare di documento con cui Solimano II sultano dei turchi dichiara di aver pattuito quanto segue <;on Alvise Badoaro rappresentante la veneta Signoria : Nauplia e Monembasia resteranno al Sultano, con facoltà ai rettori e soldati veneti, e a tutti quelli che volessero., di partirne con artiglierie, armi, campane, masserizie ecc. Venezia pagherà 300000 ducati d’ oro, 100000 dei quali subito, il resto nei due anni successivi. Apparterranno al sultano, che giura mantener pace colla república finché questa gli si conservi amica, Nadin e Vrana sui confini del sangiaccato di Bosnia coi loro territori, le isole di Skyatos, Sciros, Andros, Siphnos, Seri-plios, Cherle, Naxos, Santoriuo, Masso, Antiparo, Egina, Murit (Amorgo ?), Thermia, Paros, Mykono, Papashich, l’Isola de Piegoreri, Morgor (Amorgo?) Mali Clùsa Chiesa. L’isola di Tine e tutto quello che Venezia possede ora o che acquisterà in seguito da cristiani resta ad essa. Cosi pure Parga, con obligo alla república, di risarcire i danni che gli abitanti di quella dessero ai sudditi del sultano. Cosi questo farà risarcire i danni che i propri soggetti daranno ai veneziani, e punirà i danneggianti. I navigli veneti dovranno chiedere licenza alle autorità per entrare nei porti del sultano (trattine i casi di forza maggiore) e per partirne ; i contravventori saranno puniti, ma non tenuta responsabile la Signoria (qui sono nominati : Costantinopoli, Galata, Pera, Alessandria, Gallipoli, Lepanto, Prevesa e Modone). I navigli sì da guerra che da commercio dei due potentati che s’incontrassero in mare si daran segno di amicizia e non si recheranno danni vicendevolmente ; i danni che si dessero saranno messi al loco suo (a carico del paese del danneggiali te ?). Se i veneziani prendessero corsari musulmani vivi, li consegneranno alla Porta che li punirà. Le armate veneziane non impediranno alle turche di far imprese contro luoghi o navi non appartenenti alla república ; nè i veneziani dieno aiuto o favore di sorta ai nemici del sultano ; e sian puniti i contravventori. Entrambi i contraenti respingeranno dai rispettivi porti i corsari e, potendoli prendere, li puniranno. Ognuna delle parti costringerà al pagamento i rispettivi sudditi debitori di quelli del-1’ altra per oggetto di commercio. Nessuno sarà tenuto responsabile per debiti contratti da suoi compatriotti. È ammesso il bailo veneziano in Costantinopoli