33 ti, de’quali «fioCapitanio farà refponfabile fino a che ne avrà fatta la confegna al Magittrato all’Armar, per eifer dati ai legittimi Eredi. Neffun Capitanio, o Patrone potrà vender il Battimento, fe non farà munito di un efprefla legai Procura del fuo Parcenevole, che gliene dia la commiflione, e la facoltà * *2 Li Capitani, e Patroni goderanno, giufto la pratica della noftra Piazza Mercantile, li diritti della Cappa, e Pri-maggio, a mifura, e col ragguaglio de’Luoghi, da dove, o per dove navigheranno,. 53 Accadendo talora, che nelle Camere de’Battimenti, ab-benchè fiano d’alloggio, ed ufo de’Capitani, pure vi fi ripongano delle Mercanzie, e degli Effetti fotdii., o fi cedano fpeflò a de’ Paffeggieri ; perciò li Capitanj medefimi dovranno, prima d’ufcire da quefti Porti, convenire in ifcritto con i rifpettivi lor Parcenevoli fopra l’attinenza, o diftribuzione de’ Noli, che da effe Camere fi ritraeffe-ro; che fe fra di loro non conveniifero, s’intenderà , che per gli Effetti fottili, e Contanti un terzo del Nolo fia a benefizio del Capitanio, e due terzi del Parcenevole, e per l’altre Mercanzie, e Paffeggieri fia divifo in giufta metà C 54 Se