DOGI FRANCESCO VENIERO E LORENZO PRIULI 285 Schender Topzi, Alisan oda-bassà, Achmed Mustaflch, Iussuf Chabibovich, Moha-med Dimirovich, Mustafà Sienderovich, Mahomed Sienderovich, Jahja Ifirovich, Xaidarieds (Hidir-Reis ?), Hussein Alma cliion. Data alla metà del mese di Recep 962. 39. — (1555, Settembre 2). — c. 30. — Versione di documento in cui si attesta che il bailo veneto Antonio Erizzo versò due. 8000 al tesoro imperiale qual tributo per Cipro per 1" anno 1554-55. Fatto in Costantinopoli, il 15 di Scemi 962. 40. — (1555, Settembre 2). — c. 32 t.° — Versione in volgare di dichiarazione fatta da Solimano sultano dei turchi che il bailo veneto Antonio Erizzo versò nel tesoro imperiale due. 8000 qual tributo per Cipro dell’anno 1554-55. Dato in Costantinopoli, 15 della luna di Sciraval 962. 4!. — (1555, Ottobre 13). — c. 32 t.° — Versione simile al n. 40 per 500 ducati, tributo per Zante. Data il 16 della luna di Zilcade, 962. 1556, Giugno 17. — V. 1569, Agosto 3, n. 138. 42. — 1556, Luglio 15. — c. 30 t.° — Breve di papa Paolo IV ad perpetuarvi rei memoriam. Ricordato come Bonifacio IX e Nicolò V abbiano esentato da ogni soggezione a superiori ecclesiastici, e sottoposto immediatamente alla S. Sede il monastero di S. Maria dei Crociferi di Venezia, espone pure avere il maestro generale del detto ordine, appoggiato a disposizioni pontifìcie di Cleto I, Alessandro IV, Innocenzo IV, Clemente VII e dello stesso scrivente, reclamato pel suo diritto in tal modo menomato, ed esserne seguite contestazioni. Per impor fine alle quali ordina che il maestro generale possa quindin-nanzi visitare il detto monastero e i priorati da esso dipendenti, come commissario della S. Sede, insieme al priore del monastero stesso, e che i monaci in esso abitanti debbano ubbidire al maestro medesimo come a capo dell’ ordine e a delegato apostolico. Prescrive poi le norme pei monaci che si trovassero colpevoli. Dato a Roma, presso S. Pietro. — Sottoscritto da Gio. Barengo. 43. ’— S. d. (1556, Novembre 28). — c. 104 t.° — Scrittura in volgare, colla quale Antonio Zamberlan avvocato fiscale del reggimento di Cipro, in occasione della pretesa di Zegno Singlitico di convertire in allodiali certi beni feudali di sua moglie, riferisce al reggimento stesso sulle norme seguite da quella regia cancelleria nell’ emissione dei diplomi per concessioni di feudi ed altro fatte dai passati sovrani. Fa rimarcare la negligenza usata dagli ufficiali della detta cancelleria, per cui andarono perduti dei registri, sicché del diploma relativo al mentovato feudo non si poterono trovare che una copia fra vecchie carte