202 commemorali, libro xxi quali percepirà 15000 due. 1’ anno e due. 4000 per piatto. Avrà gli alloggiamenti giusta il consueto, e servirà contro chiunque. Consegnerà alla Signoria i luoghi, le munizioni e i capitani portanti vessillo che prendesse, e cosi pure i principi, signori e loro figli e fratelli contro i quali si facesse guerra, e i ribelli e traditori. Non potrà accogliere fra le sue milizie alcuno di questi ultimi nè verun bandito da tutti i domini veneti, nè rilasciare salvocondotto ai banditi da qualche luogo speciale. Seguono altre condizioni meno importanti sulla giurisdizione criminale attribuita al governatore sulle sue truppe, al transito di queste pei domini veneziani, all’ inscrizione e alla mostra delle stesse (v. n. 77). Data nel palazzo ducale di Venezia. 77. — 1529, ind. II, Marzo 12. — c. 81. — Ducale ai rettori ed ai condottieri ecc., e a tutti i dipendenti dalla Signoria. Si partecipa loro la condotta n. 76, ingiungendo che il Gampofregoso sia da tutti onorato e riconosciuto quale governatore generale. Data come il n. 76. 1529, Aprile 2. — V. 1529, Aprile 11, n. 78. 78. — 1529, ind. II, Aprile 11. — c. 82 t.° — Istrumento della rinnovazione condotta di Francesco Maria Feltrio della Rovere duca di Urbino, signore di Pesaro ecc., prefetto di Roma e capitano generale di tutte le milizie della república (rappresentato come nell’ allegato) per tre anni e due di rispetto dal 2 Luglio p. v., collo stipendio di due. 50000 (da 1. 6, 4) l’anno. Ei dovrà servire con 300 cavalieri grevi e 200 cavaileggeri (a 2 per lancia) contro chiunque. Seguono articoli sugli alloggiamenti, sulle mostre, sulla giurisdizione civile e criminale di lui sopra le milizie, sul divieto di arruolamento di ribelli e banditi, sul modo di disdire la condotta, sulle conquiste e sui prigioni che facesse, sul transito delle sue milizie pei domini di Venezia. Questa poi in tempo di pace darà al duca un domicilio per lui e per la- sua corte in una delle proprie città ; dà inoltre condotta di 75 cavalieri grevi o 150 leggeri (a scelta) a Gui-d’ Ubaldo figlio del duca collo stipendio di due. 100 d’ oro per lancia 1’ anno e con pensione personale di 1000 due., più tasse per 25 cavalli della sua stalla. I rappresentanti il duca giurano 1’ osservanza del presente (v. n. 79). Fatto nella sala di udienza della Signoria in Venezia. — Testimoni: Costantino Cavazza e Lodovico Spinelli, segretàri ducali. — Atti Daniele de’ Lodovici not. imp. e ven. Allegato : 1529, ind. II, Aprile 2. — Procura con cui Francesco Maria della Rovere duca ecc. (come sopra) dà facoltà a Gian Iacopo de’ Leonardi da Pesaro, dott. in ambe e suo oratore a Venezia, e ad Orazio Florido di stipulare la rinnovazione della condotta d’ esso duca ai servigi di Venezia in qualità di capitano generale. Fatta in Pesaro, nel palazzo ducale (quartiere di S. Giacomo presso la piazza grande). — Testimoni : Accursio Marchesino, cav. aurato, dott. e consigliere ed