DOGE LEONARDO LOREDANO 71 Sottoscritta dal Cortes e dai testimoni Giovanni Maeip catalano ed Alvise Valiero soprastante all’ ufficio delle rason vecchie — Atti Bernardino Ambrosi. 34. — (1503), Dicembre 20. — c. 39. — Versione come al n. 22. Il sultano dice come, e cogli inviati veneti Zaccaria Freschi ed Andrea Gritti, e per mezzo del suo a Venezia, Ali-bey, abbia sempre sostenuto il proprio diritto sull’ isola di Alessio; chiede gli sia consegnata; Jacub bey (v. n. 36) è incaricato di fare eguale intimazione. Finisce minacciando di rovinare l’isola stessa. Data a Costantinopoli. 35. — 1503, Dicembre 22 (*). — c. 37. — Feris bey sangiacco di Scutari e d’ Albania a Zaccaria Freschi segretario ducale di Venezia (in volgare). Dice che non può prendere decisioni sulle vertenze delle saline e di Gribil, spettando il deliberare in proposito al sultano, al quale già ne scrisse; spera averne favorevole risposta. t‘) .Data del giorno in cui la lettera fu recapitata al destinatario in Cattaro. 36. — 1503, Dicembre 22. — c. 39 t.° — Versione come al n. 24. Il sultano accredita qual suo inviato Jacubey (Jacub bey) e, ricordando di aver ricevuto da Andrea Gritti (v. n. 22) il documento n. 12, chiede gliene sia rimandato per mezzo del medesimo Jacub altro esemplare modificato nella dicitura (v. 55). Data alla Porta del sultano. 37. — S. d. (1503). — c. 18. — Versione in volgare di ordine di Baiazette II sultano dei turchi a Mehemet agà sanzach bei di Mostar e della Bosnia Bassa. Essendosi 1’ ambasciatore veneziano lamentato che sudditi d’ esso sultano, dopo la pace n. 12, abbiano fatti schiavi uomini di Sebenico e d’ altri luoghi sudditi di Venezia, il sovrano ordina che quindinnanzi i suoi soggetti si astengano dal molestare i veneziani e che siano restituiti in libertà tutti gli schiavi suddetti, tenendo responsabile il destinatario delle eventuali infrazioni al presente che restassero impunite (v. n. 38). 38. — S. d. (1503). — c. 18. — Simile al precedente. Questo è indirizzato a Skander pascià, sanzach bei della Bosnia Alta (v. n. 40). 39. — S. d. (1503 '). — c. 18. — Versione in volgare di ordine di Baia-zètte II sultano dei turchi ai sangiacchi dei suoi domini marittimi, cioè Morea, Negroponte, Arta, Avalona ecc. (13 lettere). Conferma comandi anteriori onde non siano molestati i veneziani e lor sudditi, luoghi e navigli; rinnova l’ingiunzione perchè i detti sangiacchi provvedano all’ esecuzione di tali suoi ordini, minacciando tenerli responsabili delle eventuali infrazioni (v. n. 38). (*) A questo e ai due precedenti documenti è preposta 1’ intitolazione : « Translationes » htterarum IU.mi £). Turci . . . quarum autentice delate fuerunt ad ipsos sanzacos, 1503 ».