«7 al grado di Capitanio debba eifervi Tempre V eftenzial re-quiiito della Veneta Sudditanza, come airArticolo n.c,delle Patenti. 22 In proffimità del diftaccoda quefti Canali, farà cura del- lo fteftò Nocchiero di far avvertiti li Marinari componenti il proprio Equipaggio di eifer tutti a bordo per il paleggio alle Bocche, ed ufcita da quefti Porti. 23 Se mai alcun Nocchiero cadefle nelle colpe prevedute nell’Articolo 18.0 del Titolo Marinari, farà irremiflibilmen-te foggetto alle pene con l’Articolo medeiimo cominate. 24 Oltre a ciò, che è prefcrkto negli antecedenti Articoli , dovrà in oltre ogni Nocchiero efattamente oflervare quanto fi è ftabilito nel Titolo fopraccennato de’ Marinari, tanto rapporto al contegno da tenerli ne’ Porti Efteri, e ad ogni altro dovere, benefizio, e dipendenza a’ fuoi Superiori. TI-