66 COMMEMORI ALI, LIBRO XIX parti fisseranno i confini dei territori di Nauplia e di Monembasia. Il sultano e i suoi sudditi manterranno pace con tutti i cittadini e sudditi di Venezia. Le parti castigheranno i rispettivi dipendenti che danneggiassero o offendessero quelli dell’ altra, e i danni saranno compensati dagli offensori. I veneziani e lor sudditi potranno liberamente navigare e trafficare in Costantinopoli, Gaffa, Tre-bisonda e in tutti i domini del sultano. I navigli delle due parti che si incontrassero, siano da guerra o da commercio, si tratteranno amichevolmente. Niuna delle parti darà asilo o favore nei propri domini a corsari o pirati. Ciascuna di esse costringerà i rispettivi sudditi al pagamento dei debiti fatti per ragion di commercio verso quelli dell* altra. Non terranno però responsabile del debito alcun altro all’ infuori del debitore, anche se fuggitivo. Il bailo inviato da Venezia potrà risiedere in Costantinopoli ; si muti ogn’ anno, ma non sia un patrizio. Gli schiavi fuggiti da Venezia in Turchia saranno restituiti; se si faranno musulmani, il padrone ne sarà compensato con 1000 aspri ; cosi quelli che fugissero dalla Turchia negli stati veneti. Le parti si restituiranno vicendevolmente i navigli dell’ una che naufragassero nei domini dell’ altra, e così i naufraghi e loro proprietà che si salvassero. I navigli che usciranno dai porti d’ uno dei contraenti daranno malleveria di non danneggiare o molestare i sudditi dell’altro ; si stabilisce il da farsi in caso di contravvenzione. Venezia non accoglierà ne’ suoi possedimenti di Levante carazari (cristiani sudditi turchi) o moldavi fuggiti di Turchia, ma, prendendoli, li consegnerà al sultano. Le parti si consegneranno vicendevolmente i delinquenti che da quelli dell’ una riparassero nei domini dell’ altra. Le questioni fra veneziani siano giudicate dal bailo. Senza licenza del quale niuno potrà andare in Brussa. I marinai veneziani non saranno obligati ad alcun servizio dalle autorità turche. I veneziani potranno prender domicilio in Turchia per un anno. Nelle contese di quelli coi carazari varrà la testimonianza d’ altri veneziani. L’ eredità dei veneziani morti in Turchia, anche se ivi uccisi e derubati, sarà restituita agli eredi che ne dimostrassero il diritto. I mori e barbareschi potranno toccare i domini veneti andando in Turchia. I veneziani non saranno molestati nelle acque turche quando non diano danni. Finisce dichiarando accettar tutto ciò quando il doge pure 1’ approvi. Dato in Costantinopoli (v. n. 9 e 16). 13. — (1503, Giugno 18?). — c. 12 t.° — Kansu al Guri sultano d’Egitto alla veneta Signoria (in volgare). L’ ambasciatore veneto (Vincenzo Soranzo) gli portò il tributo per Cipro. Dice che non trovate convenevoli le cose recategli, fece arrestare 1’ ambasciatore, che poi rilasciò ad istanza dei grandi di sua corte. L’ ambasciatore stesso ebbe quitanza per due rate del tributo. Chiede che i pagamenti delle venture sien fatti regolarmente (v. n. 14). Data al Cairo, « adì XX de la luna de Olgiet (Giuleclgè ?J l’ anno 008 de li Mori. » 14. — (1503, Giugno 22?) — c. 12 t.° — Versione in volgare di ricevuta