DOGE LEONARDO LOREDANO 131 (versione in volgare). Rinnovò con Antonio Giustiniani oratore veneto la pace e i patti già conclusi fra suo padre e la republica, e ne consegnò all’ oratore il documento. In questo, a richiesta del Giustiniani, furono omessi alcuni articoli ; uno restò in sospeso, sull’ accettazione del quale per parte di Venezia insiste, facendone dipendere 1’ adesione sua al trattato intero (v. u. 12). Data in Adrianopoli. 10. — 1513, ind. I, Maggio 16. — c. 7. — Bartolomeo Liviano (Alviauo) dà facoltà a Raffaele Gritti suo cancelliere di negoziare e concludere la di lui condotta quale capitano generale al servizio di Venezia (v. n. 11). Fatta in Venezia nella casa detta del marchese di Ferrara a S. Giacomo dall’ Orio. — Testimoni : Omobono del fu Battista Gritti ed Alvise del fu Vittore Soranzo. — Atti Cristoforo di Francesco Colonini, not. imp. 11. — 1513, ind. I, Maggio 20. — c. 5 t.°—- Condotta di Bartolomeo Al-viano, rappresentato come nel n. 10, ai servigi di Venezia in qualità di capitano generale di tutte le genti d’ arme della republica, per due anni e due di rispetto, dall’ 1 Giugno, con 50000 ducati d’ oro 1’ anno di stipendio (tutto compreso), e con obligo di mantenere 325 armigeri e 200 balestrieri a cavallo, e di servire dovunque gli sarà comandato. Durante la condotta i domini di lui staranno sotto la protezione di Venezia ; e seguono altre condizioni minori. Fatto nella sala d’ udienza in Venezia. — Testimoni : Gio. Batt. de’ Vieimi, Alberto Tedaldini e Gian Jacopo Caroldo, segretari due. — Atti Nicolò Stella. 12. — 1513, Ottobre 17. — c. 9 t.° — Versione in volgare di firmano con cui Selim sultano dei Turchi dichiara di aver concluso con Antonio Giustiniani, oratore di Venezia, il seguente trattato : i sudditi delle due parti non si danneggeranno vicendevolmente, e quelle castigheranno rispettivamente i dan-neggianti. I veneziani saranno sicuri in Costantinopoli, Caffa, Trebisonda, Pera e in tutti i domini del sultano. In mare i sudditi d’ ambi i contraenti si tratteranno amichevolmente, e gli eventuali danni che si recassero a vicenda saranno compensati come di ragione ; nè le armate veneziane nuoceranno alle turche non toccanti i territori della republica. Niuna delle parti darà aiuto, favore o asilo nei rispettivi porti a corsari forestieri che andassero a’ danni dell’ altra, ma ne li caccerà, o li catturerà se possibile. Ciascuna di esse farà ragione ai sudditi dell’ altra che fossero stati frodati in commercio dai propri. Nè il sultano potrà rivalersi contro altri che i rei dei danni dati da veneziani ai di lui sudditi. Venezia potrà mandar bailo a risiedere a Costantinop.oli di tre in tre anni. Gli schiavi fuggiti da Venezia in Turchia saranno riscattati con 1000 aspri se si faranno musulmani ; restando cristiani, si restituiranno ai rispettivi padroni ; altrettanto farà Venezia degli schiavi turchi. I naufraghi sudditi delle parti saranno liberi nei domini di queste e si restituiranno loro i lor beni salvati. Ciascuno dei contraenti esigerà cauzione dai propri comandanti di navigli di non danneggiare i luoghi o sudditi dell’ altro; i dauueggianti saranno