DOGE PIETRO LANDO 237 per esercitarvi le sue funzioni ; si muterà ogni triennio. Gli schiavi fuggiti dai domini veneti, saranno restituiti ; facendosi musulmani, si daranno 1000 aspri ai proprietari. Lo stesso seguirà degli schiavi de’ turchi che riparassero ne’ detti domini e si facessero cristiani. I sudditi veneti venduti come schiavi da corsari ne’paesi del sultano saranno ricercati, e trovandosi chi li catturò, questi sarà punito, e quelli restituiti a Venezia, eccetto se si fossero fatti musulmani, nel qual caso saranno liberi. Le persone e le cose di navi d’ una delle parti che naufragassero nei domini dell’altra saranno libere le prime, consegnate le seconde ai proprietari o loro rappresentanti. I navigli armati che sortono dai porti di una delle parti daranno malleveria di non danneggiare 1’ altra, e i danni che dessero saranno risarciti. I carazari o amaldari turchi che fuggissero nei domini veneti non vi saranno accolti, ma consegnati a richiesta. Le parti pattuiscono pure la mutua estradizione degli omicidi e ladri e delle cose da questi rubate. Il bailo giudicherà le liti fra veneziani. Le questioni col bailo saranno decise dalla Porta. I cadì non potranno giudicar questioni di veneziani con turchi senza il dragomanno. Il bailo non sarà responsabile di debiti di veneziani, ma provocherà solleciti provvedimenti dalla Signoria. Non sarà concessa nell’ impero rappresaglia contro alcuno per debito d’ altri. I veneti non' potranno viaggiare nell’ impero senza licenza del bailo. I marinai veneziani non saranno soggetti ad angurie. I veneziani trafficanti nell’ impero non pagheranno tributo. Nelle cause di veneziani con sudditi cristiani del sultano saranno accettate testimonianze di qualsiasi "cristiano. Sarà resa giustizia ai veneziani che fossero uccisi o derubati nell’ impero. Le cose lasciate dai veneziani morti nell’ impero saranno consegnate al bailo. I mercanti musulmani potranno passare liberamente pei domini di Venezia per andare in quelli del sultano, con merci ecc., pagando i dazi consueti ; e i navigli che navigano nel Golfo, da e per Venezia al di sopra di sopra di Corfù, non saranno molestati. I navigli veneziani non saranno perquisiti se non in Costantinopoli e alla bocca dello Stretto (di Galli-poli). Venezia pagherà al sultano in Costantinopoli 500 ducati d’ oro 1’ anno per Zante e 8000 per Cipro. Si riprenderanno le spedizioni periodiche delle squadre di commercio da Venezia ad Alessandria, Tripoli e Bairut nel territorio di Damasco. Si aboliscono i diritti imposti in Bairut e Tripoli da Abramo Castro ebreo fatto musulmano. Nessun suddito ottomano potrà far molestie ai veneziani contrarie agli antichi trattati. Il sultano giura 1’ osservanza di quanto precede per se e pei suoi sudditi. Si lascia indeciso a chi spettino i castelli di Cor-ziari, Xastina, Velin e Senna, e i molini sui confini della Bosnia nel territorio di Sebenico distrutti dai turchi, mostrandosi il sultano propenso di lasciarli a Venezia quando sia provato che le appartengono (v. n. 44). Fatto in Costantinopoli. 44. :— 4540, Ottobre 2. — c. 432. — Altra traduzione (in volgare) del documento n. 43. Di fronte alla prima pagina di questa, cioè a c. 131 t.°, è un’ avvertenza che la versione n. 43 fu mandata da Costantinopoli, letta in Senato ed ivi approvata, mentre la presente, fatta da Girolamo Civrano dopo due mesi, fu letta / '