330 COMMEMORALI, LIBRO XXIII Fatto in Napoli nella detta casa. — Sottoscritta dal detto giudice. — Testimoni : Alonso Ortez Hapata, Fabio de’ Cosati o Rosati delti Siccfu siciliano, Giov. Battista de Rosa di Napoli ed Alonso de Royas spagnuolo — Atti Gentile de Aviza. 1572, Marzo 8. — Cesare Gonzaga principe di Molfetta, duca di Ariano, capitano generale della cavalleria greve nella Lombardia pel re di Spagna, mastro giustiziere ecc. nel regno di Napoli, attesta la legalità del rogatario della precedente. Data nel palazzo della Vicaria in Napoli. — Sottoscritta da Simone de Angelis. 163. — 1572, Marzo 29. — c. 181 t.° — Don Alvaro de Sande, governatore della provincia di Milano e regio capitano generale in Italia, e Francesco Ge-rardi, segretario e residente in detta città per la veneta Signoria, pattuiscono: Niuno che sia stato bandito da uno dei due stati per delitti atroci potrà fermarsi nell’ altro se non oltre le 15 miglia dal confine, in caso contrario potrà essere ucciso da chiunque, e gli uccisori godranno la taglia o le concessioni promesse ; i favoreggiatori invece di tali malfattori saranno puniti come se questi fossero del paese di quelli. La presente sarà ratificata dalla veneta Signoria, poi dal re di Spagna (v. n. 36 del libro XXII e 164). Data a Milano. — Sottoscritta dai due contraenti e munita dei loro sigilli. 164. — 1572, Giugno 7. — c. 182. — Il doge approva e ratifica la convenzione n. 163, promettendo osservarla ed aggiungendo 1’ elenco dei delitti atroci a cui essa allude. — Decreto del Senato. 165. — 1572, Ottobre 7. — c. 183 t.° — Guglielmo duca di Mantova, marchese di Monferrato ecc., a modificazione del convenuto nel n. 148, dichiara (in volgare) avere pattuito colla Signoria veneta che la estradizione dei malfattori sia estesa pure a coloro che avessero perpetrato il reato anche anteriormente alla convenzione mentovata, ai quali era data facoltà di abitare 12 miglia lungi dai confini, facoltà che colla presente è tolta. Data a Marmirolo (v. n. 169). 166. — 1572, (Ottobre 18). — c. 190 t.° — Bolla di Gregorio XIII papa a Gian Antonio (Facchinetti) vescovo di Nicastro, nunzio apostolico in Venezia, a Domenico (Bollani) vesc. di Brescia e a Federico (Cornaro) vesc. di Bergamo; Trovandosi, in conseguenza della guerra contro i turchi, esauste le finanze di Venezia, e volendo il pontefice porgerle aiuto perchè perduri all' alleanza con lui e col re di Spagna; ordina ai suddetti prelati, dando loro le necessarie facoltà, di rilevare, col concorso di persone perite, 1’ entità dei beni dei singoli benefici ecclesiastici di qualunque specie (trattine quelli degli ordini mendicanti e gerosolimitano, ed i diritti feudali e giurisdizionali), per calcolare di quanto ciascuno possa essere colla minor possibile perdita diminuito (mantenendo pei