Iló 19 Se alcuno de1 Sudditi prima di venir a morte volelfe prefentare il proprio, l eitamento nella Cancelleria del Con-folato, dovrà il Confole ailieme con il Cancellier portarli a riceverlo, perfonalmente, e alla prefenza di due Teilimonj di nota probità, i quali dovranno firmarli fopra il medeli-mo Teilamento unitamente al. Confole, ed al Cancelliere! fimili Teilamenti faranno, ovunque, confiderati folenni, e legali.. 2 0 Tutti li Contratti di Noleggio,, di Denaro a Cambio ed altri Contratti. Mercantili potranno eifer ricevuti nella Cancelleria del Confolato, alla prefenza di due; Teilimonj , che dovranno fottofcriverli ; dietro a che averanno forza, e vigore, come fe folTero fatti per. mano di Pubblica No-taro 21 Ogni Cancelliere- avrà debito di tenere un Libro cartata,, e fegnato, per ogni carta dalla firma del proprio Confole, opra il quale li regiilreranna tutte le Deliberazioni del ionfolato, le Polizze di Carico, gli Obblighi, Contratti, ed ogni altra Carta, che veniife efibita in elfa Cancelleria per effere regiilrata ; e così pure la notaolfia memoria de’ Teilamenti, degl’Inventarj de* Defonti, degli Effetti ricuperati da’ Naufragi',, ed ogni altro Atto, che egli facefie in, figura di Cancelliere, ad oggetto che fuccedendo qualche