DOGE ANDREA GRITTI 171 ricevere fino a 25 resignazioni di benefici ecclesiastici, di sciogliere fino a 15 unioni di benefici, di conferire fino a 10 benefici vacanti di reddito inferiore a 100 fiorini, di trasferire da ordine ad ordine ecclesiastici regolari, di riservare fino ad un terzo del reddito dei benefici, di confermare fino a 10 elezioni di pievani e di beneficiati titolati di Venezia, di far arrestare e punire i rei di delitti enormi quantunque riparati in luoghi sacri, però senza spargimento di sangue ; di dispensare i consanguinei in terzo e quarto grado dagli impedimenti al matrimonio, di dispensare dagli impedimenti di illegittimità fino a 10 membri del clero, e cosi pure fino a 15 dal difetto di età nella promozione agli ordini sacri e da altre incompatibilità pel conseguimento di benefici di ordini e di dignità ecclesiastiche ; di concedere fino ad otto altari portatili, di dar licenza d’intervenire a sacri riti durante interdetto, di scegliere confessori con facoltà di assolvere in articulo mortis pei casi riservati alla S. Sede, nonché dai voti, trattine alcuni più solenni che enumera ; di concedere 100 giorni d’indulgenza, di giudicare fino a 10 cause di appellazione anche interposte da delegati apostolici, di creare fino a 4 protonotari apostolici, e fino a sei dottori in diritto, in medicina, in teologia ; di sospendere le riservazioni ad effetto di resignazione, di concedere a 10 donne oneste 1' ingresso ne’ monasteri, di accordare a 6 parrochi di assolvere i casi riservati agli ordinari, di commutar voti minori, di permettere 1’ uso dei cibi vietati nei tempi di digiuno, di confermare alienazioni di beni ecclesiastici ; ed altre minori. Dato a Roma presso S. Pietro. — Sottoscritto da Hezius (Teodorico Hess). 1523, Marzo 12. — V. 1523, Luglio 29, n. 168. 1523, Maggio 9. — V. 1523, Luglio 29, n. 168. ' 1523, Giugno 5. — V. 1523, Luglio 29, n. 168. 1523, Giugno 15. — V. 1523, Luglio 29, n. 168. 1523, Luglio 28. — V. 1523, Luglio 29, n. 168. 168. — 1523, Luglio 29. — c. 162 (172) t.° — Istrumento in cui si dichiara che, volendo l’imperatore Carlo V assicurare la quiete d’Italia e ricondurre la pace nella cristianità, per gli uffici anche di papa Adriano VI e del re d’Inghilterra, i rappresentanti le parti contraenti nominati negli allegati B, C, D, E, F, coll’ intervento del legato apostolico (allegato A), pattuirono : è stabilita perpetua pace ed alleanza fra 1’ imperatore e Venezia. Ciascuno di questi permetterà libertà di viaggiare e trafficare nei propri domini ai sudditi dell’altro, e li tratterà come i propri ; resteranno sospese fino a nuovi provvedimenti tutte le rappresaglie ; i sudditi di ciascuna delle parti, prima di salpare dai rispettivi porti con navi armate, giureranno di non andare ai danni dell’ altra ; esse non accoglieranno ne’ rispettivi domimi pirati o predoni che danneggiassero i vicendevoli sudditi. Venezia continuerà a possedere i territori e i diritti che tiene al presente. Essa pagherà 200000 due. d’oro all’imperatore in 8 rate annuali scadenti a Natale. Concederà piena amnistia a tutti i suoi sudditi che avessero in addietro parteggiato per gl’imperiali, anche se avessero com-