9 ne, o rinunzia : non dovendo però in queilo frattempo arrenarli la continuazione della Fabbrica, per cui fc non fof-fe corrifpofta per la parte degli Eredi la quota loro fpet-tante, fi dovrà procedere, c provvedere coi metodi deferit-ti nell'Articolo precedente. Potranno bensì quefti, ie riputeranno così confacente al loro intereife, procurare la vendita de’ loro Carati y od azioni nella Fabbrica fteifa, ed in tal cafo gli Acquirenti dovranno intenderii aifoggettati alle condizioni tutte efpref' fé nel Contratto di già fottoferitto. 16 Ma defiderando etti Eredi vendere le loro Azioni, dovranno- eifer fempre preferiti nella Compreda gli altri Compagni allòciati nella Coftruzione del Battimento, e rigettandone quefti 1* acquifto, dovranno eflere fempre intefi, ed aflentire allo tteifo nella perfona, che farà efpreifamente nominata. 17 Compiuta la Fabbrica, e adempito da cadauno degl’ In* tereifati ai rifpettivi esborii, dovranno in una nuova Scrittura dichiaririi li Carati a ciafcuno convenuti y e la fpefa d* ogni tangente, onde in qualunque cafo di contro veriia., con»*