44 predio ,> in cui fofle ftata efibita. Qualunque volta venitte trafgredito a quefta rifoluta Pubblica prefcrizione, farà dovere degli Offizj di Sanità di portarne; immediate la notizia a’Pubblici Rapprefentanti locali, onde da ^juefti ne ila prontamente informato il Magiftrato de’ Cinque Savj , al quale dovranno anche i Confoli render conto di tali arbi-trj, per le opportune diipoiizioni, s caftighi. 10 Se alcun Vafcello, Checchia, Polacca, Fregadone, Pinco, Tartana , Trabaccolo, od altro Basimento compariife fuori del Golfo a qualunque Offizio di Sanità, o Confola-re fenza Patente, dovrà eifere immediate fermato , affinchè debba render conto della medeiima, e non allegando alcuna legittima giuftifìcazione della di lei mancanza , farà trattenuto a difpoiìzione dèlia Pubblica Autorità ; perlochè farà tofto informato il competente Magiftrato de’ Cinque Savj alla Mercanzia. Che fe poi ;giufti£caife la mancanza fletta, in tal cafo farà munito di un Paftavanti nelle forme , e con le condizioni che. faranno in apprettò fpiegate. 11 Li Paftavanti, i quali in foftanza non fono, che una fo-ftituzione provvifionale alle Regie Patenti, non potranno per 'qualiivoglia ragione eifer formati in ifcritto da qualunque Figura Pubblica; ma dovranno eifer que’ foli , che approvati dall’ Autorità Sovrana, vengono fpediti dal Magiftrat^) de’Cinque Savj alla Mercanzia. Etti non faranno mai concetti