3» fono che femplici CapitanJ commifllonati fenza titolo, e fenza grado. 65 Approdando ne’Porti Efteri, dove efìfteffero Confoli Veneti , e particolarmente nel Levante, dovranno all’ occafio-ne, che i Confoli fteffi fi portaifero al loro Bordo, praticargli l’onorificenza del faluto col Cannone. 66 Li Capitanj, e Patroni tutti, sì quali la Pubblica Autorità condifcende ad accordare la Regia Patente, in vigor della quale poifono liberamente eftendere la Navigazione, anche uè’ viaggi di lungo corfo, ed illimitati, faranno tenuti fotto la più ilretta obbligazione, approdando ne’ Porti d’Eftero Dominio, di diportarli in modi convenienti, e plaufibili verfo i Capitani, Uffiziali, e Marinari di ogni altra Nazione, non che verfo li Nazionali del luogo, in cui li trovaifero; e fopra tutto dovranno avere la più fcrupo-lofa vigilanza, e attenzione, perchè i rifpettivi loro Equi_ paggi ollervino in qualunque incontro la dovuta difciplina, buon contegno, e moderazione, fenza offender minimamente nè in fatti, nè in parole alcuno degli Equipaggi Stranieri, ficchè non fìa mai difturbata quell’ armonia, che fi vuole coflantemente mantenuta tra’ Naviganti. Chiunque controperafle a quella rifoluta Pubblica volontà, farà feve-ramentc, ed irremiifibilmente punito. 6j Non