166 gio, e poi veniife rilafciato in forza di un Maneggio , in quefìo cafo anche gli avanzi delle Paghe dei Marinari accordati a Viaggio dovranno andar in Avarca a guifa degli Accordati a Mefe , come lì è prefcritto coll’Articolo n.° 20 Se dopo V ufcita da quetti Porti fuccedeiTe la fofpeniio-ne totale del Viaggio per il folo fatto , e volontà de’ Par-cenevoli, Capitanj , o Mercanti , gli Equipaggi dovranno avere tutto 1’ importare dei loro Accordi, come fe il Viaggio il foife efattamente compito. 2 I Se gli Accordati a Viaggio oltrepaifaifero il Luogo convenuto , non per accidentale motivo di Burafca, a d5 altra Cimile ragionevole caufa, ma per volontà del Capitanio , o Parcenevoli , in tal cafo gli Accordati fuddetti averanno diritto di farfi accrefcere in proporzione di quanto ix foife alterato il Viaggio. 22 Che fe per qualche caufa d’ intereife , o di difetto del Battimento, il Viaggio fteifo veniife abbreviato, li Marinari fuddetti ciò nonoftante confeguiranno tutto T importare dei loro Accordi. 23 Li