270 TITOLO SESTO PEOTTE, ED ALTRE BARCHE DA REMURCHIO.. 1 ì Peotte, Pieleghi, e qualfiiìa altra natura-di Barche, che fogliono rimurchiar Basimenti , dovranno avere tutta la dipendenza degli Ammiragli del Lido, e di Mala-mocco, nell’ ingrefiò, o nell’Ufcita da quelli Porti, o nel pailaggio interno de’ noftri Canali ; nè potranno mai a loro talento levare da’ Canali iteffi qualunque Basimento nè Suddito, nè Eiler©, quando dalli predetti Ammiraglj non venga loro permeilo ; ed altrimenti facendo li rispettivi Patroni, o Direttori delle Barche predette , faranno aiToggettati a quelle pene, e caitighi, che dal Magi ftràto del Cattaver faranno creduti convenienti.. 2 EiTendo proibito per geloil riguardi di Sanità a’ Vivandieri, o Cadrai d’ufcire in Mare all’incontro de’Battimenti ; perciò non potranno nemmeno li Rimurchianti, di qualunque natura eifi foifero, ricevere nelle loro Barche alcuna di quelle Figure, in pena alli Patroni, o Direttori d’ eife Barche di Re murchio di Anni tre di Galera. 3 Le i