*<>5 farlo fenza la partecipazione, e il concorfo della maggior parte de’ Proprietarj, o di quello, che in confronto degli altri tutti vi aveife maggiori Carati; altrimenti 1*accrefci-mento anderà a benefizio comune, fenza debito di rifarcire le fpefe per eifa alterazione incontrate. 6 Se poi tra quelli del minor numero, che fempre dovrà fottoilare a quanto veniife ftabilito dal numero maggiore, ve ne foife alcuno, che refiftefle alla riforma del Battimento; in tal cafo dovrà procederi! giufto la pratica, gettando a Partito i di lui Carati, ovvero a giufìa ftima redimirgli il valore de’Carati medeiimi. 7 Al cafo, che alcun Parcenevole volefle vender il fuo Battimento fuori di quefti Porti, ed a perfone particolarmente d’ Eftera Nazione, non potrà farlo fenza eh’ egli muni-fca prima il proprio Capitanio di Procura, e Commiifioni per reffetto medefimo ; dovendo poi, feguita appena la vendita , renderne conto al Magittrato de’ Cinque Savj alla Mercanzia; falva però fempre qualunque Pubblica Deliberazione in tempi di Guerra, per quei riguardi, che in tale cir-coflanza efigeflèro li rifpetti del Principato. 8 Se alcuno degl’InterefTati volefle vender la propria par. te,