‘53 avere l’aifenfo de' rifpettivi lor Parcenevoli, a’ quali ficco-me ad ogni altro, che noleggiale per intiero il Battimento, farà fempre rifervata la facoltà di efcludergli quella Merce, che credettero non conveniente al loro interette. 22 Siccome le Grazie, e Portate furono Tempre, per le no-ftre Leggi, circofcritte al folo Ingreflb in quetta Città; cosi tutti gli Effetti, Generi, e Mercanzie d.’Ufcita, che ap-parteneflero a’Capitanj, o Patroni, faranno indiftintamente foggette a tutti i Dazj, Noli, Cottimi, Confatati, Soggezioni, ed Arti ec., come fon quelle di qualunque non privilegiata perfona. Etti Citpitanj, e Patroni, perciò faranno nel precifo dovere di efattamente deferivere ne’ rispettivi Manifefti anche tutti gli Effetti, e Merci di loro ragione : delle quali gli farà bensì permetta la vendita nelle forme Mercantili, ma non mai però al Bordo de’ Battimenti ; lochè retta loro, particolarmente nelle Scale del Levante , rifolutamente vietato, in pena di pagar altrettanto del valore di tutto ciò, che in tal forma avefler venduto, Sarà debito pertanto de’ rifpettivi Confoli noftri d’impedire poflebilmente coteile vendite, e di dar parte al Magi-flrato de’ Cinque Savj alla Mercanzia ogni volta, che fcuo» prittero un fimile arbitrio, indicando il Trafgreflòre, e dando tutte le pruove poflìbili della qualità della trafgref-fione 3 onde dal Magistrato fletto gli fia immancabilmente levata la pena fuddetta, che refterà applicata all’ Ofpitale de’ Marinari Invalidi di quetta Città » Gl’