43 andaifero difettivi ; faldata la quale, faranno tofto con atto pofitivo del medeiimo Magiftrato follevati dal debito delle predate Pieggierie, e allora faranno capaci di confeguire le nuove Patenti con le condizioni efpreife negli Articoli 3.0, 4.0, e 5.® del Titolo prefente. Se poi alcuno dimetteife intieramente la Navigazione, dovrà oifervare lo fletto metodo tanto riguardo al difobbligo della Pieggieria, quanto alla reftituzione della Patente, 8 Se nel principio, o nel corfo degli Anni cinque, eMeii fei di rifpetto ftabiliti per la durata delle Patenti, cambiaf-fe il Parcenevole, o il Capitanio, o la Figura del Baftimen-to, o Ja di lui denominazione; in quelli caii ii dovrà rir*-novare la riipettiva Patente, fopra la quale farà dichiarito il nuovo Proprietario, o Capitanio, e la nuova forma, o denominazione , che gli fi foife data , oifervando quanto è prefcritto nell’Articolo precedente. 9 Non potranno li Capitani, o Patroni ufcire da queili Porti, fe non avranno prima raifegnata la rifpettiva loro Patente, tanto al Magiftrato de’Cinque Savi, quanto a quello della Sanità, per le occorrenti oifervazioni, e regiftri. Non potranno eifer licenziati neppure da alcun’ Ofììzio di Sanità dello Stato, nè da qualunque Ofììzio Confolare in Efte*-ro, fenza aver prima fatto annotar al rovefcio della Patente medefima la fua prefentazione con il luogo , e giorno 1. pre-