2.08 ci, Caffè, Balie, Botti, Caratelli, ed altro, diffondendoli Proclama iteiTo nella propria Giurifdizione, affinchè fe alcuno fapeffe, o aveiTe ragione fopra gli Effetti ileiG, poiTa produrii a chiederne la confegna; inoltrando però la proprietà, o diritto, che egli ne aveiTe, detratte prima le Spefe fatte per il ricupero. Che fe trafcorreiTe un anno , ed un giorno, fenza che alcuno compariife a chiedere gli Effetti medefimi, allora potranno li iteifi Rettori farne la vendita al più offerente al Pubblico Incanto, dividendo il ritratto, netto da fpefe, in tre parti eguali ; l’una delle quali farà data a quello, che aveiTe fcoperto, e denunziato gli Effetti ; 1’ altra al N. H. Rettore del Luogo ; e la terza finalmente reiterà applicata all’Ospitale de’Poveri Marinari Invalidi di queita Città. Eifi Rettori però dovranno con la potàbile folJecitudine render conto di tutto al Ma-giitrato de’ Cinque Savj alla Mercanzia, per quelle indagini, e perquiiizioni, che foifero credute opportune. v. 28 1 t . ; ?. Anzi perchè non reitino in alcun tempo, nè in verun modo pregiudicati dalla malizia, ed ingordigia altrui quelli che hanno fofferto limili difgrazie, nè poffano impunemente occultarli , ed appropriarli gli Effetti, Merci, od altre cofe naufragate ; fi ftabilifce, che ognuno, che foffe rilevato reo di limili appropriazioni, o d’averne occultato, o paffato in altrui mani, debba effer foggetto a quelle pene afflittive, che da’ N. N. H. H. Rettori locali faranno credute adattate alla colpa. 19 Di