$o8 ■ i i : N O I SAVJ ALLA MERCANZIA. iPprovato in ogni fua parte dalla Sovrana Autorità dell’ Eccellentiflìmo Senato col Decreto 21. cadente Settembre, il Codice per la Veneta Mercantile Marina ; iicchè debba il medeflmo eoniiderarfl , ed ¿ttere riguardato univerfalmente da ogni Claile di perfone, e da ogni individuo nello (letto contemplato come l’unica Legge, e norma in tutte le circofìanze, ed operazioni efpreife nel me-deiimo ; devengono quindi gl5 Illuttrittimi, ed Eccellentifli-mi Signori Cinque Savj alla Mercanzia a commetterne colla prefente la ttampa dell’ intiero Volume , e quindi la fua pubblicazione, e confegna, oltre alli Pubblici Offizj, a cadauno delli fuddetti Capitanj in attualità di efercizio , come pure alli Capi di Piazza , e dei Parcenevoli ; e la trafmittìone agl’ Eccellentiilìmi Ambafciatori , e Miniftri Refidenti appretto le Eftere Corti , non che alli Sudditi Confoli, e Vice-Confoli in principalità ftabiliti negli Etteri Porti, per la fua intiera, ed univerfal conofcenza, perfetta V