2.4 l 21 Nel cafo perà che- , o per patto del Contratte, o per volontà del Noleggiatore fi fcaricafle, o parte, o tutto il Carico in altre Piazze intermedie ai Luoghi interdetti, allora il Contratto di Noleggio dovrà fuífíftere nel Tuo intiero vigore ■>. 22 Se fenza interdizione di Commercio accadere però, che* fi chiudeife interinamente il Porto-, o il Baftimento venifle per qualche tempo arreftato da forza fuperiore ; allora il Contratto di Noleggio fuilìfterà nel fuo- intiero valore, e il Capitanio , e il' Mercante Noleggiatore faranno reciprocamente tenuti ad. attendere l’apertura del Porto, o la libertà del Baftimento , fenza. poter, nè 1’ uno, nè V altro* profeiTare il minimo, danno, o interefle Potrà non pertanto il Mercante-, durante la chiufa del Porto , o l’arre-ffo del Baftimentofcaricar le fue Merci ; a condizione però di ricaricarle, o d’indennizare iLCapitanio in mifure d5 equità , e di convenienza ► Se il' Baftimento foife arredato pei? ordine- Sovrano nel' corfo del fuo Viaggio,. non gli farà dovuto per il tempo della fua detenzione-, nè Nolo, fe egli foife accordato aMe-fe., nè accrefcimento; di Nolo,, fe foife ftabilito; a Viaggio Q 2 ma