*39 10 Ma fe quefte Merci foflero del genere delle proibite , a contrabbandate, come all’Articolo 24.° dei Capitanj, ed al 25.® del Titolo Marinari. Il Capitanio dovrà aiTolutamente farle sbarcare, rifondendo tutte le Spefe a carico delle Merci medefime» Quando poi le Merci tteiTe non il fcuopriiTe-xo, che nel corfo del Viaggio, il Capitanio dovrà a fua in-demnità depositarle nell’ Oifizio del Magiftrato, o del Rap-prefentante , o del Confole , o in altro Pubblico Offizio competente del primo Luogo , dove approdafle, per eiTer ivi vendute, ed irremiifibilmente fifcato il netto loro ritratto ; il quale farà difpofto un terzo ad arbitrio del Magiftrato, Rapprefentante, Coniole , od altro Pubblico Offizio , che ne avrà fatto fare la vendita ; un terzo divifo metà al Battimento , e metà a benefizio dell’ Equipaggio ; e 1’ altro terzo finalmente farà devoluto all’Ofpitale dei Marinari Invalidi di quefta Città. 11 Se il Mercante voleiTe, durante il Viaggio, fcaricare le proprie Merci, farà non ottante tenuto a pagar per intiero il Nolo pattuito, purché però egli non foiTe coftretto a sbarcarle per il fatto del Capitanio. 12 Qualora il Battimento foiTe noleggiato con pattuita Stalia t ' : ‘ or-