16i il è detto, li Capitanj, Parcenevoli, o Mercanti fofpendef-fero il Viaggio, per cui gli Equipaggi foifero flati accordati , in quefto cafo eifi Parcenevoli , Capitani, o Mercanti, non potranno pretendere la reftituzione delle Paghe mede-lime, le quali dovranno reftare a’ detti Equipaggi in com-penfazione dei foiferti difcapiti ; ma non farà poi lecito agli Equipaggi di moleftare li Parcenevoli , Capitani , o Mercanti con pretefe maggiori. 8 Se dopo fatti gli Accordi in quefta Città fuccedeifè una qualche interdizione di Commercio per ordine Pubblico , in tal cafo non potranno gli Equipaggi pretendere il minimo rifarcimento , nè profeffare ragione alcuna di credito verfo li Capitani, Parcenevoli, o Mercanti , anzi fe avef-fero confeguito Paghe anticipate, faranno tenuti a pontual-mente .reftituirle. 9 Se mai il Battimento veniife trattenuto in qualche Porto pér fatto di Principe, li Marinari accordati a Mefe non dovranno per tal motivo elfere intieramente pregiudicati , ma dovranno conieguire per il tempo folamente del detto trattenimento la metà delle rifpettive loro Paghe, onde fottoftieno aneli’ elfi in qualche parte al danno comune. io Se \