4 6 tempo, che il Battimento averte formalmente contrattato, o già intraprefo alcun viaggio ; in quefti due foli cafi potrà eifergli rilafciato un Paifavanti appoiìto per intraprendere, o profeguire il viaggio medefimo, che averà però ad ertère fpecificatamente efpreifo nel Paifavanti ; confumato il qual viaggio, dovrà torto il Battimento ritornare direttamente alla Dominante , Ogni volta che o dalle Cariche fuddette, o da' Rendenti, e Confoli Veneti veniife rilafciato alcun Paflavanti, dovrà immediate eflerne informato con lettere il Ma-giftrato de’Cinque Savj alla Mercanzia, indicando la vera cagione , per cui il Paifavanti il farà rilafciato, il Nome, Cognome, e Patria del Capitanio, ed il giorno, ed il numero , con cui farà fiato marcato , per le occorrenti an-notazioni, e regirtri, 16 Se un qualche Capitanio, o Patrone avendo ottenuto -alcuno degl’ indicati Paifavanti, veniile poi ritrovato o da* Capi di Mare, o dagli altri Comandanti de5Pubblici Legni, fuori della direzione indicata nel Paifavanti medefi-mo, dovrà dagli rtefli eifere immancabilmente trattenuto come traigreflore delle Pubbliche Leggi, e condotto all’ obbedienza del Proveditor Generale, da cui farà dettagliatamente informato il Magiftrato de’Cinque Savj , per attender da lui le occorrenti iftruzioni. Erti Comandanti Pubr blici