9* 6 Se poi ciò feguitte per qualche fine indiretto, e con provata malizia ; in quelli cafi riconofciuta , e verificata la colpa con precedente formazione di ProceiTo, faranno lì delinquenti feveramente puniti in proporzione ai gradì della colpa medefima. 7 Non potranno i Piloti, duranti gli Accordi abbandonare il proprio Battimento per qualfivoglia caufa, o prefetto, e nemmeno a titolo di patti migliori, od altre pretefe, le quali faranno rifervate al loro regrettò in Venezia, dove con tutta efpeditezza faran definite dal Magiftrato all’Armar ; al che contravvenendo incorreranno nelle pene tutte comminate cogli Articoli 8.°, e del Titolo Marinari. 8 Per comodo , e follievo della Marina Mercantile pò* tranno li Piloti Sudditi foftener anco Fefercizio di Scrivani , quando però il Capitanio coll’ intelligenza de’ Parce-nevoli, conofcendoli capaci, neappoggiatte loro le incombenze , e quand’ abbiano altresì li requifiti tutti inabiliti nel Titolo de’Scrivani; nel qual cafo dovranno ottervare, ed eieguire anche tuttocciò, che col fuddetto Titolo fi è ttabilito, con le refponfabilità 9 dipendenze, ed obblighi ia etto dichiariti, c- - - ■> g Se