a 2.12 TITOLO OTTAVO SJ3S:Ss:S5SS:55Ss:SyS5:SS?Ss:S?SS:55SBS5SE:SS?S5l^ G E T T I. l 'ì Getti , che non di rado devono farfi delle Merci, Effetti, ed Attrezzi, e talora anche- degli Alberi dei Battimenti, affinchè al-leggerindoli', poifano refiftere più lUngamen^ te alle fcoffe impettiofe del Mare-, e falvarfi : fi ftabilifce che tutte le volte, che làneceifità il richiede£-ie , prima di rifolvere , e divenire al Getto di qualunque-parte del Carico, o d’ altro, debbano li Capitanj , e Pà-tronrfentir P opinione dei principali Offiziali dell’ EquK paggio, ed anco dei Mercanti, fe ve ne foffero .. Lo fteffo> àvera a praticarli anche nel cafo, che fi doveffe fgombrar, c alleggerire il Battimento per refiftere all’ aggreifione deli Pirati, q Ladri di Mare.. 2; Ma come potrebbe fuccedere una qualche difparità di-opinione particolarmente nei Mercanti, per il naturale ri-, brezzo, che dovrianno fentire nel diftacco dei proprj Effetti ; così fi dichiara che in quefti cafi dovrà prevalere 9 ed efeguirfi. la decifione del Capitanio , e degli UffiziaÙ predetti.. $